Cassazione Penale, Sentenza n. 6742/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società terza interessata impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, de plano, la sua opposizione al rigetto dell'istanza di revoca della confisca disposta nei confronti di Biagio Rullo. Denuncia plurime violazioni di norme sostanziali e processuali (anche sovranazionali) e omessa motivazione: in particolare l'omessa citazione del terzo nel processo di cognizione ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., la violazione dei diritti di partecipazione e contraddittorio (art. 42 comma 3, art. 111 Cost.), la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 7, art.1 Prot.1 CEDU) e della Direttiva 2014/42/UE (artt. 8§1, 7, 9) e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. Contestata anche la declaratoria di manifesta infondatezza senza fissazione dell'udienza camerale e la mancata valutazione della buona fede del terzo e della congruità del prezzo di acquisto degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata perché il Giudice dell'esecuzione ha omesso di fissare l'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. e ha deciso de plano senza garantire il necessario contraddittorio. Ha dichiarato che l'omessa fissazione dell'udienza è causa di nullità del provvedimento e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza camerale nella quale, nel contraddittorio, dovrà essere esaminata l'opposizione. Tutte le ulteriori questioni sollevate sono state assorbite dall'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
La mancata citazione del terzo nel giudizio di cognizione è stata considerata dalla giurisprudenza di merito mera irregolarità, ma la Corte evidenzia che le questioni attinenti alla compatibilità con diritti sovranazionali possono essere valutate in sede esecutiva e che il terzo può proporre istanza di revoca o incidente di esecuzione
art. 666 cod. proc. pen.
commi rilevanti per l'udienza camerale
Prevede l'udienza camerale per l'opposizione in sede di esecuzione; la Corte afferma che la fissazione dell'udienza e il contraddittorio sono obbligatori e la mancata fissazione determina nullità
art. 667 cod. proc. pen.
Disciplina la riqualificazione del ricorso in opposizione e la procedura davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione può essere qualificato come opposizione e deve seguire la procedura di esecuzione
art. 676 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'istanza di revoca della confisca proposta dal terzo e al successivo gravame in sede di esecuzione
art. 666 c.p.p. (articolato procedurale)
La Corte sottolinea che l'opposizione in sede esecutiva ha natura di istanza volta a introdurre il contraddittorio e che l'udienza camerale è la sede prevista per assicurarlo
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato per la disciplina della confisca quale misura collegata a reati tributari e per la previsione della esclusione dei beni appartenenti a persone estranee al reato; la ricorrente lo invoca per sostenere la tutela del terzo in buona fede
Direttiva 2014/42/UE
art. 8 § 1, art. 7, art. 9
Invocata dalla ricorrente per affermare che la normativa nazionale non può consentire confische nei confronti di terzi senza possibilità reale di partecipare al processo; la Corte osserva che i temi di compatibilità possono essere valutati in sede esecutiva
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata per il diritto a un ricorso effettivo; la Corte segnala la possibilità di sollevare questioni di conformità in sede esecutiva
Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU)
art. 7 e art. 1 Protocollo addizionale
Invocata per la tutela della proprietà e del giusto processo; la Corte ammette che tali profili possono essere valutati nell'incidente di esecuzione
art. 42 comma 3, art. 111, art. 117 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e per i rapporti tra norme nazionali e obblighi costituzionali e sovranazionali; la Corte sottolinea l'obbligo di garantire il contraddittorio in sede esecutiva
art. 178 cod. proc. pen.
Citato come parte del sistema di garanzie riservato alle parti processuali; rilevante nella valutazione della posizione del terzo non citato
art. 179 cod. proc. pen.
Riferito alla nullità assoluta: la Corte ha annullato per violazione del contraddittorio configurando una nullità assoluta che impone rinvio
Massime di principio
- Il terzo non citato nel processo di cognizione può comunque proporre in sede esecutiva istanza di revoca/incidenti e sollevare questioni di conformità rispetto a norme CEDU/UE; tali questioni sono esaminabili dal giudice dell'esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile de plano un'opposizione senza previamente fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p.; l'omessa fissazione è causa di nullità del provvedimento
- La qualificazione di un ricorso in cassazione come opposizione davanti al giudice dell'esecuzione impone il rispetto della procedura e del contraddittorio tipici della fase esecutiva
- Questioni relative alla buona fede del terzo e alla congruità del prezzo di acquisto devono essere valutate nel contraddittorio in sede esecutiva, con possibilità per il giudice di svolgere attività istruttoria
- Se il provvedimento ablativo è viziato per violazione del contraddittorio o per nullità assoluta, la Corte può annullare e disporre il rinvio per consentire la celebrazione dell'udienza e la piena valutazione delle questioni sollevate
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