Sentenza n. 1114/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Pisa (-OMISSIS-.), adottato in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- al sig. -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la durata di anni 2 (DUE) “di accedere…agli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati FIGC, comprese le partite amichevoli nonché quelle disputate dalla nazionale italiana. Il divieto viene altresì esteso, per lo stesso arco temporale, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni. Per tali luoghi devono intendersi tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti sportivi, quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive; gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati dai tifosi prima, durante e dopo gli incontri di calcio; gli autogrill le stazioni ferroviarie, di metropolitana, dei mezzi di superficie e gli scali aerei utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi, le vetture ed i vagoni dei mezzi di trasporto pubblici, con particolare riferimento a quelli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO del Questore di Pisa, della durata di due anni, relativo agli impianti sportivi e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e l'eccesso di potere per difetto e inesistenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e carenza di istruttoria. La condotta contestata consisteva nell'avere indossato una maschera bianca, di tipo Anonymous, durante una partita di calcio disputata presso lo stadio di Pisa, per due brevi intervalli, rispettivamente di circa due minuti e tre secondi e di sei secondi. Secondo il ricorrente, tale comportamento non era idoneo a integrare i presupposti del DASPO. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 per omessa indicazione delle ragioni di necessità e urgenza e per mancata dimostrazione dell'idoneità della condotta a creare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica o pericolo per l'incolumità pubblica. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, anche in relazione al principio di gradualità della misura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le prime due censure e assorbendo la terza. La condotta accertata, consistente nell'avere indossato una maschera per pochi istanti, non dimostrava né l'effettiva volontà di rendere difficoltoso il riconoscimento né la partecipazione a episodi violenti, l'incitamento alla violenza o l'induzione di altri a comportamenti violenti. Nel caso concreto non si erano verificati episodi di violenza e il ricorrente era stato facilmente identificato attraverso le immagini della videosorveglianza. Il semplice travisamento del volto, non accompagnato da una condotta concreta riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989, non era quindi sufficiente a fondare la misura preventiva. Il provvedimento non evidenziava inoltre una condotta specifica, concretamente pericolosa e attribuibile al destinatario, né le ragioni di necessità e urgenza e la pericolosità concreta e attuale richieste per il DASPO. Il giudice ha ravvisato difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e ha annullato il provvedimento. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
"di accedere…agli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati FIGC, comprese le partite amichevoli nonché quelle disputate dalla nazionale italiana"
La misura di DASPO richiede l'accertamento di tutti i presupposti legittimanti, inclusi l'attribuibilità al destinatario di una condotta concreta riconducibile alle ipotesi previste dalla legge, la pericolosità concreta e attuale e le ragioni di necessità e urgenza.
art. 5 l. 152/1975
È la disposizione richiamata per il deferimento all'autorità giudiziaria in relazione al travisamento del volto; tale contestazione penale, da sola, non dimostra la sussistenza dei presupposti amministrativi del DASPO.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il provvedimento non esplicitava adeguatamente i presupposti fattuali e la pericolosità posti a fondamento del DASPO.
art. 10 l. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi del provvedimento, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sul difetto di istruttoria e sul travisamento dei fatti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO può essere adottato soltanto quando sia accertata e motivata l'attribuibilità al destinatario di una condotta concreta, specifica e univocamente riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989.
- Il mero travisamento del volto per pochi istanti, in assenza di episodi violenti, incitamento alla violenza o altri elementi concreti di pericolosità, non è di per sé sufficiente a fondare un provvedimento di DASPO.
- Il controllo giurisdizionale sul DASPO comprende la verifica dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, della pericolosità concreta e attuale del destinatario, dell'attribuibilità delle condotte e della loro riconducibilità alle fattispecie legali.
- L'Amministrazione incorre in difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando desume la pericolosità del destinatario da una condotta di durata minima senza considerare gli elementi oggettivi, quali la mancata partecipazione a violenze e la pronta identificabilità mediante videosorveglianza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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