Sentenza del 28/11/2016 n. 6300 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - RITENUTE ALLA FONTE - Mancata effettuazione - Responsabilità del sostituito - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto non elimina la responsabilità del percipiente, che rimane il soggetto passivo dell'imposta. La responsabilità del sostituto e quella del sostituito possono quindi coesistere, secondo i rispettivi ruoli tributari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omesso versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'obbligo e la responsabilità dovessero gravare esclusivamente sul sostituto d'imposta, cioè sul soggetto tenuto a effettuare e versare la ritenuta. La sentenza chiarisce invece che il soggetto passivo dell'imposta è il percipiente del reddito, mentre il sostituto è obbligato direttamente verso l'Erario al versamento della ritenuta. Pertanto, l'obbligo del sostituto non esclude la responsabilità fiscale del sostituito.
Norme richiamate
Disciplina delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo
Nei pagamenti di redditi di lavoro autonomo, il percipiente è il soggetto passivo dell'imposta, mentre il sostituto d'imposta è obbligato a effettuare e versare la ritenuta direttamente nei confronti dell'Erario.
Principio della responsabilità del sostituito per ritenute non versate
Anche quando il sostituto d'imposta omette il versamento delle ritenute effettuate, il sostituito non perde la propria responsabilità fiscale in quanto percipiente e soggetto passivo dell'imposta.
Massime di principio
- La presenza di un sostituto d'imposta non trasferisce integralmente l'obbligazione tributaria dal percipiente al sostituto: il percipiente resta il soggetto passivo dell'imposta.
- Il sostituto è direttamente responsabile del versamento delle ritenute nei confronti dell'Erario, ma tale responsabilità può concorrere con quella del sostituito.
- In caso di ritenute non versate, il contribuente non può generalmente invocare il solo inadempimento del sostituto per escludere la propria obbligazione fiscale.
- Per valutare una situazione analoga occorre distinguere tra l'obbligo del sostituto di effettuare e versare la ritenuta e l'obbligo sostanziale del percipiente di concorrere all'imposta sul reddito percepito.
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