Sentenza n. 929/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 10.6.2025, n. 619, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 10 giugno 2025, n. 619, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso. Il Ministero ha dedotto di avere integralmente adempiuto prima della notificazione del ricorso, sostenendo di avere versato l’importo il 9 dicembre 2025 e producendo una tabella predisposta dai propri uffici. Il ricorrente ha contestato di avere ricevuto la somma. La questione centrale ha riguardato l’assolvimento dell’onere di provare l’adempimento del giudicato e l’idoneità della documentazione prodotta dal Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 64, comma 1, c.p.a. e 2697 c.c., spettasse al Ministero debitore dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. La circostanza che la procedura di erogazione della carta fosse gestita da Sogei s.p.a. non trasferiva l’onere probatorio, poiché Sogei operava per conto dell’Amministrazione scolastica e i relativi dati rientravano nella sfera di disponibilità del Ministero, in applicazione del principio di prossimità o vicinanza della prova. Il semplice prospetto compilato dagli uffici ministeriali è stato ritenuto inidoneo a dimostrare sia l’effettivo pagamento sia la relativa data; sarebbe stata necessaria un’attestazione ufficiale di Sogei o altra documentazione idonea, quale una ricevuta informatica del versamento. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditarvi 500 euro, con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 64, comma 1, c.p.a.
È richiamato, insieme all’art. 2697 c.c., quale fondamento della regola per cui il debitore deve provare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
Impone al Ministero, quale parte debitrice, di provare il fatto estintivo rappresentato dall’adempimento dell’obbligazione riconosciuta dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce aventi effetti pecuniari nei confronti delle amministrazioni, termine ritenuto decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico eccepisce l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo, grava su di esso l’onere di dimostrare in modo puntuale l’effettiva esecuzione e la data dell’adempimento.
- Il principio di prossimità o vicinanza della prova impone all’amministrazione di produrre la documentazione relativa a pagamenti o accrediti gestiti da soggetti strumentali o incaricati, quando tali informazioni rientrano nella sua sfera di disponibilità.
- Un prospetto interno unilateralmente predisposto dagli uffici del debitore non è, di per sé, documentazione idonea a provare l’effettivo pagamento e la relativa data, se il creditore ne contesta la ricezione; occorre una attestazione ufficiale o altra documentazione oggettiva dell’avvenuto accredito.
- In caso di mancata prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →