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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12630 n. 31207 del 21/05/2024

CONAD NORD OVEST-GD/RAMO DI AZIENDA DI BENNET

AGCMC12630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'AGCM ha esaminato l'acquisizione, da parte di Conad Nord Ovest tramite la partecipata GD, del controllo esclusivo di un ramo d'azienda di Bennet costituito da un ipermercato. L'operazione è stata qualificata come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990 e valutata nel quadro dell'art. 16, comma 1, con cumulo delle precedenti operazioni intervenute tra le stesse parti nei due anni precedenti. L'Autorità ha ritenuto che l'operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e ha deliberato di non avviare l'istruttoria, riconoscendo il patto di non concorrenza solo nei limiti di durata, territorio e oggetto indicati come restrizioni accessorie.

Conad Nord Ovest / GD - ramo di azienda Bennet: acquisizione del controllo esclusivo di un ipermercato, autorizzata senza condizioni con non avvio dell'istruttoria

Conad Nord Ovest / GD - ramo di azienda Bennet: acquisizione di un ipermercato

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato la comunicazione relativa all'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Conad Nord Ovest Società Cooperativa per il tramite di GD S.r.l., di un ramo d'azienda di Bennet S.p.A. costituito da un ipermercato. L'operazione è stata valutata in sede di controllo delle concentrazioni e conclusa con il non avvio dell'istruttoria.

Parti e struttura del gruppo

Conad Nord Ovest è una delle cooperative aderenti al consorzio CONAD e opera nella distribuzione di beni alimentari e non alimentari di largo consumo tramite una rete di circa 600 punti vendita, diretti e associati, nelle aree assegnate del sistema Conad. GD S.r.l. è una società del gruppo Conad attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni alimentari e non alimentari. La target è un punto vendita di Bennet S.p.A. localizzato in [omissis], con fatturato 2022 di circa [10-35] milioni di euro.

Operazione notificata

L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo del punto vendita target da parte di Conad NO, tramite GD. Le parti hanno inoltre previsto un patto di non concorrenza a carico di Bennet per cinque anni, limitato al territorio del Comune in cui è ubicato il punto vendita e con esclusione dei punti vendita già esistenti.

Qualificazione giuridica e soglie

L'AGCM qualifica l'operazione come concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa. L'operazione ricade nell'ambito della legge nazionale e non in quello del Reg. (CE) n. 139/2004, poiché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del regolamento europeo. L'obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990 risulta integrato in ragione del superamento delle soglie di fatturato, calcolate considerando unitariamente anche tre precedenti operazioni comunicate tra gli stessi soggetti nel biennio precedente.

Restrizioni accessorie

Il patto di non concorrenza è stato considerato accessorio e necessario alla realizzazione dell'operazione solo entro limiti più ristretti rispetto a quelli pattuiti: deve essere circoscritto all'area di attività dell'impresa trasferita, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività economica ceduta e a una durata di due anni. Poiché nel caso concreto il trasferimento riguarda solo l'avviamento e non un particolare know-how, la clausola quinquennale è riconosciuta come accessoria solo nei limiti indicati, con riserva di valutazione per l'eventuale parte eccedente.

Mercati interessati

Per il mercato del prodotto, l'AGCM considera la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nel canale GDO, distinguendo ipermercati, supermercati, superette e discount. Nel caso specifico il mercato rilevante è quello degli ipermercati, ossia i punti vendita di dimensione superiore a 400 mq collocati entro un'isocrona di massimo 15 minuti di guida dal punto vendita target.

Sul versante degli approvvigionamenti, l'Autorità richiama i mercati nazionali degli acquisti di prodotti di largo consumo da parte delle catene della GDO, distinguibili per categorie merceologiche e, in alcuni casi, per marchio, ma lascia aperta la definizione di mercato ai fini della decisione.

Valutazione degli effetti concorrenziali

Nel mercato locale dell'ipermercato oggetto di acquisizione, la target detiene una quota del [20-25%], Conad NO una quota del [5-10%] e la quota post concentrazione salirebbe a circa il [30-35%]. L'Autorità richiama la propria prassi sull'uso di indicatori complementari alle quote, in particolare il diversion ratio, ritenuto particolarmente utile nei mercati locali della GDO. Nel caso di specie, il diversion ratio è pari al 4%, valore ampiamente inferiore alla soglia di attenzione del 20%, e nell'area operano numerosi concorrenti qualificati.

Sul piano dell'approvvigionamento, la quota nazionale della catena Conad nella GDO è pari a circa il [10-15%] e l'incremento derivante dall'operazione, anche considerando le precedenti acquisizioni di rami Bennet, è definito trascurabile. Anche nel contesto della centrale di acquisto Conad-Finiper, con quota nazionale di circa il [15-20%], l'effetto dell'operazione è giudicato marginale.

Esito

L'AGCM ritiene che l'operazione non sia idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. 287/1990. Di conseguenza, delibera di non avviare l'istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990 e dispone la comunicazione dell'esito alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Punti principali

Parti e operazione

Conad Nord Ovest Società Cooperativa, cooperativa del sistema CONAD attiva nella GDO in varie aree del Nord e Centro Italia, ha comunicato insieme a GD S.r.l. l'acquisizione del controllo esclusivo di un ipermercato di Bennet S.p.A., tramite il trasferimento di un ramo d'azienda. Il punto vendita target ha realizzato nel 2022 un fatturato di circa [10-35] milioni di euro, mentre Conad NO e GD hanno fatturati rispettivamente di circa [2-3] miliardi e [1-10] milioni di euro in Italia.

Qualificazione e competenza

L'operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, poiché determina l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa. L'AGCM ha escluso l'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) n. 139/2004 e ha ritenuto integrati i presupposti di notificabilità ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, considerando unitariamente anche tre precedenti operazioni tra gli stessi soggetti concluse nel biennio precedente.

Mercati interessati

L'Autorità ha esaminato il mercato locale della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nella GDO, con focus sugli ipermercati, definiti come punti vendita superiori a 400 mq e, nel caso concreto, localizzati entro un'isocrona di 15 minuti di guida dal punto vendita target. Quanto all'approvvigionamento, ha richiamato i mercati nazionali degli acquisti di prodotti di largo consumo, lasciando tuttavia aperta la definizione di mercato.

Valutazione concorrenziale

Nel mercato locale dell'ipermercato oggetto di acquisizione la target deteneva una quota del [20-25%], Conad NO del [5-10%] e la quota combinata post merger sarebbe salita a circa [30-35%]. Nonostante il dato di quota, l'AGCM ha valorizzato il diversion ratio pari al 4%, ritenuto ampiamente inferiore alla soglia di attenzione del 20%, e la presenza di numerosi concorrenti qualificati nell'area. Sul piano dell'approvvigionamento nazionale, l'incremento del potere di mercato è stato considerato trascurabile.

Esito e clausola di non concorrenza

L'Autorità ha concluso che l'operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva né comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, deliberando di non avviare l'istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. Il patto di non concorrenza è stato ritenuto accessorio solo se limitato all'area di attività del punto vendita, ai prodotti e servizi dell'impresa trasferita e a due anni; la clausola pattuita per cinque anni è quindi accettata solo entro tali limiti, con riserva di valutazione per eventuali effetti eccedenti.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllogdomercato rilevantequote di mercatoclausole accessoriefase i

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