Salta al contenuto
Concentrazione

Provvedimento AGCM C12620 n. 31205 del 21/05/2024

WIND TRE/BRIGHTCO

AGCMC12620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Wind Tre S.p.A. acquisisce il controllo esclusivo di BrightCo S.r.l., veicolo cui OpNet conferisce sostanzialmente tutti gli asset operativi upstream, incluse frequenze e infrastrutture di rete 5G/FWA. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, notificabile ex art. 16, e, sulla base dell’analisi dei mercati delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei servizi business, conclude che non emergono effetti idonei a ostacolare in misura significativa la concorrenza. La concentrazione è quindi autorizzata senza condizioni, con esclusione dell’avvio dell’istruttoria.

Wind Tre/BrightCo: acquisizione del controllo esclusivo di parte di OpNet tramite BrightCo, autorizzata senza condizioni e senza avvio istruttoria

Wind Tre/BrightCo: acquisizione di ramo d’azienda OpNet e controllo esclusivo di BrightCo

Wind Tre S.p.A. notifica l’acquisizione del controllo esclusivo di BrightCo S.r.l., veicolo costituito da OpNet S.p.A. per concentrare in una società dedicata il ramo d’azienda operativo upstream oggetto di trasferimento. L’operazione riguarda soprattutto asset di rete, diritti d’uso delle frequenze 5G/FWA e rapporti operativi, con mantenimento in capo a OpNet delle attività downstream verso i clienti finali.

Parti coinvolte e perimetro dell’operazione

Wind Tre è un operatore italiano attivo nelle telecomunicazioni fisse e mobili, nell’accesso mobile a internet, nei servizi di telefonia e nelle offerte convergenti fisso-mobile. OpNet è un operatore wholesale nazionale, già noto come Linkem, attivo nella costruzione e gestione di reti 5G, FWA e fibra ottica, oltre che in private network, ponti radio e soluzioni verticali per l’industria. BrightCo è una società veicolo costituita il 9 febbraio 2024 ai fini dell’operazione e destinata a ricevere sostanzialmente tutti gli asset operativi di OpNet.

Nel perimetro conferito rientrano, tra l’altro:

  • diritti d’uso dello spettro nella banda 3,4-3,6 GHz e nella banda 24,5-26,5 GHz;
  • infrastrutture wireless e apparati di rete, incluse BTS, firmware e software;
  • inventario, proprietà intellettuale, dipendenti e contratti operativi;
  • quasi totalità dei contratti di sale & leaseback e dei contratti per l’utilizzo dei siti FWA;
  • beni materiali e immateriali, crediti, passività e altre voci operative connesse al business trasferito.

Inquadramento giuridico e competenza

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa. Viene esclusa l’applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004 e si afferma la competenza nazionale, con obbligo di notifica ex art. 16, comma 1, l. 287/1990.

Le soglie richiamate nel provvedimento risultano superate:

  • fatturato totale nazionale delle imprese interessate superiore a 567 milioni di euro;
  • fatturato nazionale di almeno due imprese interessate superiore a 35 milioni di euro.

Sono inoltre considerate accessorie e direttamente connesse alla concentrazione le clausole dell’IPA, ma solo se limitate a due anni dalla data di perfezionamento.

Mercati rilevanti esaminati

L’Autorità individua come mercati interessati, principalmente, quelli delle comunicazioni elettroniche fisse e mobili e dei servizi business correlati. In particolare, vengono considerati:

  • servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga/ultralarga;
  • servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa;
  • servizi di accesso all’ingrosso alla rete mobile;
  • servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile;
  • servizi di telecomunicazione/connettività al dettaglio per le imprese;
  • servizi e fornitura di impiantistica per telecomunicazioni;
  • servizi di leased lines, backhaul e collegamenti P2P;
  • servizi di rete privata.

Per alcuni mercati l’AGCM richiama possibili segmentazioni per tecnologia o tipologia di clientela, in linea con la prassi della Commissione europea e della propria giurisprudenza, ma precisa che, ai fini della presente operazione, non è necessario prendere posizione definitiva su tutte le sotto-articolazioni, data la limitata rilevanza delle sovrapposizioni.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’AGCM esclude che l’operazione comporti effetti orizzontali o verticali idonei a sollevare preoccupazioni concorrenziali significative. Nei mercati in cui entrambe le parti sono presenti, l’aumento di quota per W3 è inferiore all’1% e non modifica in modo apprezzabile la struttura competitiva; inoltre, non è W3 il primo operatore nei segmenti considerati, essendo presenti concorrenti con quote superiori.

Sul versante verticale, le attività di OpNet sono sostanzialmente dedicate a servire la propria filiera e non determinano problemi di foreclosure. Analogamente, l’Autorità non ravvisa effetti coordinati, ritenendo che l’incremento di quota non sia tale da alterare il comportamento degli altri operatori.

Frequenze, osservazioni di Iliad e parere AGCOM

Una parte rilevante del confronto procedimentale riguarda il tema delle frequenze 5G. Iliad segnala che, con l’operazione, W3 arriverebbe a detenere complessivamente 120 MHz nella banda 3,4-3,8 GHz, superando soglie anti-accaparramento e anti-concentrazione richiamate nella disciplina regolatoria. W3 replica evidenziando che i contratti di sharing con Iliad prevedono margini di estensione territoriale e di spettro, subordinati alle necessarie autorizzazioni.

L’AGCOM, chiamata a esprimere il parere, aderisce alle conclusioni dell’AGCM. Richiama i propri precedenti sui mercati retail e wholesale fissi e mobili, osserva che l’operazione comporta solo un aumento modesto delle quote e considera non critica, sotto il profilo concorrenziale, la dotazione di spettro di W3, anche tenendo conto degli accordi di condivisione con Fastweb e Iliad.

Esito

L’Autorità conclude che la concentrazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Di conseguenza delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990, autorizzando di fatto l’operazione senza condizioni specifiche, ferma la riserva di valutare eventuali patti accessori eccedenti i limiti di necessarietà e durata indicati.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

Wind Tre S.p.A., controllata indirettamente da CK Hutchison, è attiva nei servizi di telecomunicazioni fisse e mobili in Italia. OpNet S.p.A. è un operatore wholesale attivo nella costruzione e gestione di reti 5G, FWA e fibra, nonché in soluzioni di rete e servizi connessi. L’operazione prevede la costituzione/acquisizione di BrightCo S.r.l., società veicolo a cui OpNet conferisce un ramo d’azienda comprendente la quasi totalità degli asset operativi, inclusi diritti d’uso delle frequenze, infrastrutture di rete, apparati, contratti, personale e passività operative, mentre OpNet mantiene le attività a valle verso i clienti finali.

Qualificazione giuridica e profili procedurali

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa. Poiché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, l’operazione rientra nell’ambito della legge italiana ed è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato nazionale (oltre 567 milioni complessivi e oltre 35 milioni per almeno due imprese interessate).

Mercati rilevanti esaminati

L’Autorità individua come mercati principalmente interessati: servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga/ultralarga; servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa; servizi di accesso all’ingrosso alla rete mobile; servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile; servizi di telecomunicazione/connettività al dettaglio per le imprese; servizi e fornitura di impiantistica per telecomunicazioni; servizi di leased lines, backhaul e P2P; servizi di rete privata. Per alcuni mercati l’Autorità richiama possibili segmentazioni per tecnologia (FWA, FTTH, FTTC), tipologia di cliente o tipo di servizio, ma ritiene non necessario pervenire a definizioni ulteriormente granulari ai fini della decisione.

Valutazione concorrenziale e frequenze

L’AGCM rileva che le sovrapposizioni orizzontali sono marginali: nei mercati/segmenti in cui entrambe le parti sono presenti, l’incremento di quota di W3 sarebbe inferiore all’1% e non in grado di generare effetti unilaterali o coordinati. Sul piano verticale non emergono criticità significative. È esaminato anche il tema dell’allocazione delle frequenze 5G: a seguito dell’operazione W3 raggiungerebbe una dotazione di spettro più equilibrata rispetto a TIM e Vodafone. Le preoccupazioni espresse da Iliad vengono considerate non decisive ai fini antitrust, anche alla luce della condivisione dello spettro già prevista in accordi esistenti e delle aperture del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche verso forme di sharing.

Esito e patti accessori

L’Autorità ritiene che la concentrazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati né determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Le condizioni/patti accessori dell’IPA sono ritenuti direttamente connessi e necessari solo se limitati temporalmente a due anni dalla chiusura, riservandosi l’Autorità di valutare eventuali patti eccedenti tali limiti.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllotelecomunicazionimercato rilevantequote di mercato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.