Cassazione Civile, Ordinanza n. 36473/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva agito contro l'ente previdenziale chiedendo il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella base retributiva pensionabile annua, dei contributi figurativi relativi a emolumenti extramensili (ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute) riferiti agli anni 2002-2006, con conseguente condanna al pagamento dei ratei differenziali. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provato l'inesatto adempimento dell'ente; la corte d'appello aveva invece accolto la domanda, escludendo la decadenza e ritenendo che tali emolumenti dovessero concorrere alla retribuzione pensionabile nei periodi di contribuzione figurativa, anche sulla base di circolari interne dell'ente e di presunzioni circa le modalità di liquidazione delle pensioni. In cassazione l'ente ha dedotto, con un primo motivo, l'errore della corte territoriale nell'aver ritenuto non provato dall'ente il corretto calcolo della pensione e nell'aver valorizzato circolari interne lette solo per stralci non pertinenti; ha sostenuto inoltre che l'inclusione degli emolumenti sarebbe stata già prevista direttamente dalla legge per la contribuzione figurativa in materia di cassa integrazione e mobilità. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato sotto il profilo dell'onere della prova, osservando che, in materia di credito pensionistico, al creditore basta l'allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento, mentre spetta all'ente debitore provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi degli emolumenti in questione; la censura è stata inoltre ritenuta inammissibile nella parte in cui non si confrontava con la ratio autonoma relativa alla mancata prova del pagamento e insisteva solo sull'interpretazione delle circolari e sugli indici presuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2697 c.c. da parte della corte d'appello, perché in una controversia su differenze pensionistiche il pensionato deve allegare l'inadempimento, mentre l'ente deve dimostrare il fatto estintivo consistente nell'avvenuto pagamento dei ratei dovuti. La censura dell'ente è stata reputata infondata e, per un profilo, inammissibile, perché non si confrontava con la decisiva affermazione della sentenza impugnata secondo cui mancava la prova del pagamento dei ratei comprensivi degli emolumenti extramensili. La Corte ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 38 D.L. n. 98/2011
La corte d'appello lo aveva considerato norma di immediata applicazione, estendendo la decadenza anche alle azioni per prestazioni riconosciute solo in parte o per gli accessori; la Cassazione non riforma tale punto perché il ricorso dell'ente non lo investe in modo decisivo.
L. n. 111/2011
Norma di conversione del D.L. n. 98/2011 richiamata per l'introduzione della disciplina sulla decadenza nelle azioni relative a prestazioni previdenziali parzialmente riconosciute.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
Richiamato come disposizione sulla decadenza dall'azione giudiziaria in materia previdenziale, nel testo novellato dall'art. 38 D.L. n. 98/2011.
art. 252 disp. att. c.c.
Richiamato dalla corte territoriale per affermare che, per i crediti maturati prima dell'entrata in vigore della nuova decadenza, il termine decorre dall'entrata in vigore della disciplina che lo introduce.
art. 12 L. n. 153/1969
Richiamato per definire l'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, nella quale la corte d'appello ha ricompreso gli emolumenti extramensili.
d.lgs. n. 314/1997
Indicato come intervento modificativo dell'art. 12 L. n. 153/1969.
art. 8 L. n. 155/1981
Richiamato per affermare che il valore retributivo attribuito ai periodi di contribuzione figurativa deve concorrere alla determinazione della retribuzione annua pensionabile.
art. 8, comma 4, L. n. 155/1981
L'ente lo ha invocato per sostenere che, per la contribuzione figurativa in cassa integrazione e mobilità, gli emolumenti extramensili sarebbero già computati dalla legge.
art. 7, comma 9, L. n. 223/1991
L'ente lo ha invocato nel medesimo senso dell'art. 8, comma 4, L. n. 155/1981, per sostenere la già avvenuta considerazione normativa degli emolumenti nel calcolo.
art. 2697 c.c.
Applicato nel senso che, in tema di credito pensionistico, il creditore deve allegare l'inadempimento o inesatto adempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Cass. S.U. n. 13533/2001
Citata come precedente consolidato a sostegno del principio sull'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione in capo al debitore.
Massime di principio
- In una controversia di adempimento relativa a prestazioni pensionistiche, il creditore deve limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre grava sull'ente previdenziale la prova del fatto estintivo consistente nell'avvenuto pagamento delle somme dovute.
- La censura per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a colpire solo una parte non decisiva della motivazione.
- La prova della fonte legale del diritto può essere superflua quando il diritto stesso non sia contestato nella sua esistenza, residuando soltanto la questione dell'esatto adempimento o del pagamento.
- Le circolari interne dell'ente possono costituire un elemento di valutazione solo se pertinenti e lette nel loro complesso, ma non sostituiscono la prova dell'avvenuto pagamento dei ratei pensionistici contestati.
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