Cassazione Penale, Sentenza n. 38148/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente ridotto la pena; il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto di difesa per presunto rigetto illegittimo della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento fisico del difensore (sostanzialmente violazione artt. 179, 599 e 601 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali per non aver dato adeguata valutazione alle sentenze di assoluzione depositate e per non aver motivato sull'incidenza di tali assoluzioni rispetto all'accertamento della reiterazione del comportamento illecito (art. 584, comma 4, c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la deduzione priva di specificità e non rispondente al contenuto degli atti: dal verbale risultava che la discussione si era svolta oralmente, con la presenza dell'avvocato che aveva poi discusso, e la richiesta di rinvio era stata rigettata per genericità del certificato medico; inoltre, la mancata comparizione di uno dei due difensori non impone il rinvio se l'imputato è comunque assistito da altro difensore. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo che il pagamento di denaro possa escludere la fattispecie: l'art. 7, comma 15-bis, cod. strada tutela l'assenza di autorizzazione e la reiterazione dopo sanzione amministrativa; i giudici di merito hanno motivato congruamente rilevando comportamenti concreti (direzione delle manovre, indicazione degli spazi) idonei a provare la ripetizione dell'attività non autorizzata. Conseguentemente, ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, Codice della Strada
La norma punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore/guardiamacchine; per la sua integrazione è irrilevante la percezione di denaro: rileva l'assenza di autorizzazione e la reiterazione dopo sanzione amministrativa.
art. 179 c.p.p.
Riferimento procedurale evocato nella contestazione del diritto di difesa (necessità di specificità nelle deduzioni sull'omesso rinvio e sulle modalità di trattazione).
art. 599 c.p.p.
Citato nella prospettazione di violazione del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con il contenuto del provvedimento impugnato.
art. 601 c.p.p.
Riferito nella lamentata violazione delle garanzie difensive connessa alla mancata differizione dell'udienza; la Corte ha ritenuto infondata la deduzione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata quale parametro di inammissibilità del ricorso per cassazione (forma e contenuto del ricorso).
art. 584, comma 4, c.p.p.
Richiamata in relazione ai nuovi motivi e alle sentenze di assoluzione depositate: la Corte territoriale ha valutato e respinto l'efficacia di tali elementi rispetto alla confluenza probatoria necessaria per escludere la reiterazione del comportamento illecito.
Massime di principio
- La mancata comparizione di uno dei difensori non determina automaticamente il rinvio se l'imputato è comunque assistito da altro difensore presente all'udienza.
- Per ottenere la sospensione o il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore è necessario documentare in modo specifico e non generico la legittimità e la gravità dell'impedimento.
- In tema di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore (art. 7, comma 15-bis, cod. strada) l'elemento determinante è l'assenza di autorizzazione e la reiterazione dopo sanzione amministrativa; la percezione di denaro non esclude automaticamente la configurazione dell'illecito.
- Le decisioni di merito possono fondarsi su indicatori di comportamento concreti (es. dirigere le manovre, indicare spazi) per dimostrare l'organizzazione minima necessaria a integrare la condotta vietata.
- In cassazione i motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sono dichiarati inammissibili; è necessario dettagliare i punti di censura e allegare gli atti rilevanti.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di una sanzione pecuniaria se non ricorrono giustificati motivi per l'inammissibilità.
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