Cassazione Penale, Sentenza n. 14253/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter e concausa art. 81, comma 2, c.p.). Il ricorrente contestava: (1) l'insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che la "Rende servizi" è soggetto distinto dal Comune e che non risultava provato che Munno potesse influire sulla posizione lavorativa di Perri né che l'accordo elettorale comprendesse effettivamente Perri; (2) la qualificazione giuridica del fatto come 416-ter e la mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza del ricorrente circa la caratura mafiosa di D'Ambrosio o l'uso di intimidazione per procurare voti; (3) l'assenza delle esigenze cautelari, in particolare la reiterazione del reato, dato che il ricorrente era incensurato e svolgeva attività lavorativa lecita.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero, in sostanza, rivendicazioni di rivalutazione indiziaria e quindi non ammissibili in sede di legittimità. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi nei confronti del ricorrente: esistenza di un patto elettorale tra Munno e il gruppo 'ndranghetistico dei D'Ambrosio per il procacciamento di voti in cambio di favori amministrativi (tra cui il miglioramento delle condizioni lavorative di persone vicine ai D'Ambrosio), coinvolgimento e partecipazione del Perri alla campagna elettorale di Munno, captazioni che ne dimostrano la consapevolezza e l'utilità perseguita. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione sotto il profilo della sussunzione nell'art. 416-ter (legge n.62/2014) e ha escluso il vizio dedotto sul tema delle esigenze cautelari: la vicinanza e la frequenza dei contatti del Perri con soggetti di elevata caratura criminale (D'Ambrosio) giustificano il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Rilevato e interpretato come norma sullo scambio elettorale politico-mafioso: l'esistenza dell'intesa può desumersi anche in via indiziaria valutando elementi sintomatici (fama criminale del procacciatore, assoggettamento/intimidazione, utilità del contributo elettorale).
art. 81, comma 2 cod. pen.
Riferito alla concorso di persone nel reato: il contributo del ricorrente è stato considerato concorso nel reato principale contestato.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato indirettamente come riferimento alla forza intimidatrice e alla condizione di assoggettamento tipica delle organizzazioni di stampo mafioso, che alimenta la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di reati: il reato di scambio elettorale è stato considerato nella prospettiva della partecipazione e concorso del ricorrente.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto però che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e che le censure richiedessero una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità.
legge n. 62/2014
Richiamata per la formulazione applicabile all'art. 416-ter nel periodo dei fatti; la Corte ha confermato l'applicazione della disciplina nella versione vigente all'epoca.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione degli indizi e delle prove: i motivi che richiedono una nuova valutazione fattuale sono di regola inammissibili.
- La gravità indiziaria per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) può essere desunta anche in via indiziaria attraverso elementi sintomatici come la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento/intimidazione e l'utilità del contributo elettorale.
- La distinzione formale tra enti (es. società privata vs ente comunale) non esclude la valutazione della concreta possibilità di ottenere favori amministrativi se le intercettazioni e altri elementi dimostrano l'intento e la prevista utilità dell'accordo.
- Per contestare la qualificazione sotto 416-ter è necessario dimostrare non solo l'assenza di un accordo ma anche l'assenza di consapevolezza circa la natura mafiosa del soggetto o dell'uso della forza intimidatrice; la semplice omissione di prove dirette non basta se le circostanze convergono in senso contrario.
- La misura cautelare può essere confermata anche in presenza di incensuratezza del soggetto se sussistono elementi che indicano la persistenza di contatti stretti e la possibilità di reiterazione di condotte correlate a soggetti di elevata caratura criminale.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico concentrarsi su vizi di diritto e carenze formali di motivazione piuttosto che su una nuova valutazione delle prove.
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