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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14253/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter e concausa art. 81, comma 2, c.p.). Il ricorrente contestava: (1) l'insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che la "Rende servizi" è soggetto distinto dal Comune e che non risultava provato che Munno potesse influire sulla posizione lavorativa di Perri né che l'accordo elettorale comprendesse effettivamente Perri; (2) la qualificazione giuridica del fatto come 416-ter e la mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza del ricorrente circa la caratura mafiosa di D'Ambrosio o l'uso di intimidazione per procurare voti; (3) l'assenza delle esigenze cautelari, in particolare la reiterazione del reato, dato che il ricorrente era incensurato e svolgeva attività lavorativa lecita.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero, in sostanza, rivendicazioni di rivalutazione indiziaria e quindi non ammissibili in sede di legittimità. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi nei confronti del ricorrente: esistenza di un patto elettorale tra Munno e il gruppo 'ndranghetistico dei D'Ambrosio per il procacciamento di voti in cambio di favori amministrativi (tra cui il miglioramento delle condizioni lavorative di persone vicine ai D'Ambrosio), coinvolgimento e partecipazione del Perri alla campagna elettorale di Munno, captazioni che ne dimostrano la consapevolezza e l'utilità perseguita. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione sotto il profilo della sussunzione nell'art. 416-ter (legge n.62/2014) e ha escluso il vizio dedotto sul tema delle esigenze cautelari: la vicinanza e la frequenza dei contatti del Perri con soggetti di elevata caratura criminale (D'Ambrosio) giustificano il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Rilevato e interpretato come norma sullo scambio elettorale politico-mafioso: l'esistenza dell'intesa può desumersi anche in via indiziaria valutando elementi sintomatici (fama criminale del procacciatore, assoggettamento/intimidazione, utilità del contributo elettorale).

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Riferito alla concorso di persone nel reato: il contributo del ricorrente è stato considerato concorso nel reato principale contestato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato indirettamente come riferimento alla forza intimidatrice e alla condizione di assoggettamento tipica delle organizzazioni di stampo mafioso, che alimenta la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di reati: il reato di scambio elettorale è stato considerato nella prospettiva della partecipazione e concorso del ricorrente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto però che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e che le censure richiedessero una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità.

  • legge n. 62/2014

    Richiamata per la formulazione applicabile all'art. 416-ter nel periodo dei fatti; la Corte ha confermato l'applicazione della disciplina nella versione vigente all'epoca.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione degli indizi e delle prove: i motivi che richiedono una nuova valutazione fattuale sono di regola inammissibili.
  • La gravità indiziaria per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) può essere desunta anche in via indiziaria attraverso elementi sintomatici come la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento/intimidazione e l'utilità del contributo elettorale.
  • La distinzione formale tra enti (es. società privata vs ente comunale) non esclude la valutazione della concreta possibilità di ottenere favori amministrativi se le intercettazioni e altri elementi dimostrano l'intento e la prevista utilità dell'accordo.
  • Per contestare la qualificazione sotto 416-ter è necessario dimostrare non solo l'assenza di un accordo ma anche l'assenza di consapevolezza circa la natura mafiosa del soggetto o dell'uso della forza intimidatrice; la semplice omissione di prove dirette non basta se le circostanze convergono in senso contrario.
  • La misura cautelare può essere confermata anche in presenza di incensuratezza del soggetto se sussistono elementi che indicano la persistenza di contatti stretti e la possibilità di reiterazione di condotte correlate a soggetti di elevata caratura criminale.
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategico concentrarsi su vizi di diritto e carenze formali di motivazione piuttosto che su una nuova valutazione delle prove.

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