Cassazione Penale, Sentenza n. 23285/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva accolto l'istanza di riesame dello Zingaro e revocato la convalida del sequestro disposta dal Pubblico Ministero, per mancata attestazione del deposito dell'atto da parte della segreteria e per mancanza di altri elementi che dimostrassero la tempestività della convalida entro i termini di legge. Il PM ha dedotto che il Tribunale ha errato, poiché dalla documentazione risultava l'invio a mezzo PEC al difensore della comunicazione della convalida in data 16/02/2024 alle ore 08:15:48, compatibile con le 96 ore complessive previste.
La decisione
Il ricorso del Pubblico Ministero è stato rigettato. La Corte ha confermato che, in assenza dell'attestazione di deposito da parte della segreteria (data certa), e in mancanza di altri elementi probatori disponibili e verificati dal giudice, il decreto di convalida del sequestro deve ritenersi inefficace per intempestività. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la data certa del provvedimento non è quella apposta dal PM, ma quella risultante dalla certificazione di deposito del cancelliere/segretario; il PM non ha dimostrato che la comunicazione via PEC richiamata fosse effettivamente agli atti del riesame o nella disponibilità del Tribunale, né sono stati forniti elementi sostitutivi idonei a dimostrare la tempestività della convalida.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
Disciplina i termini e le modalità di trasmissione e convalida del verbale di sequestro: la polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale al PM entro 48 ore e il PM convalida nelle successive 48 ore; la Corte interpreta che la data certa della convalida è quella risultante dalla certificazione della segreteria e che, in mancanza di tale attestazione o di altri elementi probatori certi, la convalida è inefficace per intempestività.
art. 648 cod. pen.
Riferimento all'ipotesi di reato per la quale era pendente il procedimento (menzionata come imputazione provvisoria), utilizzato per inquadrare il procedimento principale a cui si riferiva il sequestro.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.3 n.2691/2019; Sez.5 n.17108/2014; Sez.1 n.41329/2003)
Costante orientamento secondo il quale, se il provvedimento del PM non reca la certificazione del deposito da parte dell'ausiliario, esso è inefficace per intempestività salvo che esistano altri elementi probatori, concretamente disponibili e verificabili, che dimostrino la tempestività.
Massime di principio
- La data certa di un provvedimento del Pubblico Ministero non è quella apposta dal PM stesso, ma quella risultante dalla certificazione di deposito del cancelliere/segretario; senza tale certificazione la convalida può essere ritenuta inefficace.
- Il PM ha l'onere di dimostrare la tempestività della convalida mediante attestazione formale del deposito o altri elementi documentali chiari e disponibili agli atti del giudice; comunicazioni informatiche (PEC) devono essere effettivamente acquisite e documentate nel fascicolo per valere come prova.
- Un tentativo di trasmissione fallito o una comunicazione non chiaramente acquisita agli atti non suppliscono alla mancanza della formale attestazione di deposito.
- Il giudice di riesame può compiere ogni utile accertamento purché il PM provi la materiale disponibilità degli elementi invocati in sede di riesame; l'assenza di tale prova comporta la revoca della convalida.
- Per evitare rischi di inefficacia, la polizia giudiziaria e la segreteria del PM devono curare la tempestiva trasmissione e la formale certificazione del deposito dei verbali, e il PM deve conservare e allegare prova documentale certa (es. certificazione di deposito, ricevute di PEC presenti nel fascicolo) della tempestiva redazione/convalida.
- In casi analoghi, la difesa può far valere la carenza di data certa per ottenere la revoca della convalida; il PM, se ritiene valida la convalida, deve dimostrare in modo specifico e documentato la disponibilità temporale degli atti.
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