Ordinanza n. 462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 38/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell'amministrazione relativo al beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia n. 38/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di gravame. La controversia concerne il beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, la cui concessione è stata ritenuta rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. L'appellante contestava, in sede cautelare, il provvedimento amministrativo e la motivazione posta a fondamento del diniego o della mancata concessione del beneficio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che non sussistessero ragioni per discostarsi dalle considerazioni svolte dal giudice di primo grado. Ha inoltre rilevato che il beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 è rimesso a una valutazione discrezionale dell'amministrazione e che, nell'ambito del giudizio sommario proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato appariva congruamente motivato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Il beneficio previsto dalla disposizione è rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione del beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 è rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione e non costituisce un esito automatico in presenza dei relativi presupposti.
- In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della domanda quando, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato risulti congruamente motivato e non emergano ragioni per discostarsi dalla valutazione del primo giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →