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Ordinanza

Ordinanza n. 462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 38/2026.

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell'amministrazione relativo al beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia n. 38/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di gravame. La controversia concerne il beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, la cui concessione è stata ritenuta rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. L'appellante contestava, in sede cautelare, il provvedimento amministrativo e la motivazione posta a fondamento del diniego o della mancata concessione del beneficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che non sussistessero ragioni per discostarsi dalle considerazioni svolte dal giudice di primo grado. Ha inoltre rilevato che il beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 è rimesso a una valutazione discrezionale dell'amministrazione e che, nell'ambito del giudizio sommario proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato appariva congruamente motivato. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    Il beneficio previsto dalla disposizione è rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione del beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 è rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione e non costituisce un esito automatico in presenza dei relativi presupposti.
  • In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della domanda quando, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato risulti congruamente motivato e non emergano ragioni per discostarsi dalla valutazione del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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