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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22736/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità ideologica per induzione. I motivi di cassazione denunciavano: utilizzo di atti d'indagine non acquisiti al fascicolo (art. 526 c.p.p.), carenze e vizi di motivazione relativi alla valutazione delle intercettazioni e del contesto della telefonata del 16/12/2009, mancato accertamento delle esigenze di manodopera estive, richiesta di riqualificazione delle condotte e contestuale esclusione dell'aggravante per il numero degli immigrati, insufficiente prova del "fine di profitto" (circostanza aggravante), e doglianze sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile per manifesta infondatezza o genericità delle doglianze, eccetto il motivo relativo al "fine di profitto", che è stato ritenuto non adeguatamente valutato dai giudici di merito. Sulla prima censura (uso di atti non acquisiti) la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, osservando che la prova decisiva era la deposizione del militare di PG. I motivi di merito sulla valutazione delle intercettazioni e sul contesto cronologico sono stati ritenuti questioni di merito adeguatamente motivate dai giudici di appello e, quindi, non riassoggettabili alla cassazione. La censura sulla non necessità dell'effettivo ingresso degli stranieri è stata respinta, richiamando l'interpretazione di reato di pericolo dell'art. 12 T.U. Imm. Invece la Corte ha accolto il rilievo sull'aggravante del fine di profitto, ritenendo necessario un ulteriore accertamento in sede di merito perché tale circostanza soggettiva non risultava provata oltre ogni ragionevole dubbio. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante del fine di profitto e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto (e per la conseguente riedeterminazione della pena) alla Corte d'appello di Perugia ai sensi dell'art. 623 lett. c) c.p.p.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e comma 3-ter

    "atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato"

    La Corte riafferma che si tratta di un reato di pericolo (consumazione anticipata): non è necessario l'effettivo ingresso dello straniero perché la fattispecie si perfeziona con gli atti diretti all'ingresso illecito. Il comma 3-ter configura la fattispecie aggravata applicabile anche quando più pratiche concernono un unico disegno unitario.

  • Codice di procedura penale, art. 526, comma 1

    La censura per uso di atti non versati nel dibattimento è stata ritenuta generica; la Corte ha precisato che la prova descritta in dibattimento dal teste di polizia permette l'utilizzo di risultanze investigative illustrate in deposizione.

  • Codice penale, art. 48 e art. 479

    Norme relative al falso ideologico e alla sua rilevanza in concorso con il reato di immigrazione; la Corte ha confermato la rilevanza penale dei falsi ideologici in relazione alle procedure amministrative descritte.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato nel dibattimento sul tema della possibile unificazione delle condotte: la Corte ha ritenuto che, nonostante distinti procedimenti amministrativi, la condotta possa essere valutata unitariamente in presenza di un disegno unico.

  • Codice penale, art. 133

    Regole per la determinazione della pena: le doglianze sull'eccessività della pena sono state assorbite, e la Corte ha osservato che la pena applicata risulta comunque entro il quadro normativo salvo verifica su eventuale aggravante esclusa o confermata in sede di rinvio.

  • Codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    Richiesto un livello probatorio adeguato per il riconoscimento dell'aggravante soggettiva del fine di profitto; la Corte ha stabilito che le presunzioni indicate non bastano e che va provato direttamente il fine di lucro o la consapevolezza al momento dell'azione.

  • Codice di procedura penale, art. 623, lett. c)

    Norma richiamata per il rinvio alla Corte d'appello competente (Perugia) per il nuovo giudizio limitato all'accertamento dell'aggravante del fine di profitto e per la riformulazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione (art. 12 T.U. Imm.) è un reato di pericolo: non è necessario che l'immigrato entri effettivamente in Italia, basta l'atto diretto a procurarne l'ingresso.
  • Le doglianze generiche sul presunto utilizzo di atti non acquisiti nel dibattimento sono inefficaci se non indicano concretamente quali elementi probatori sarebbero stati tratti da tali atti; la deposizione di un agente che illustra le indagini può legittimare il riferimento a tali risultanze.
  • La valutazione delle intercettazioni e del contesto cronologico/comunicativo è, di norma, questione di merito riservata ai giudici di merito: la cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
  • L'aggravante del "fine di profitto" è di natura soggettiva e richiede prova specifica: non basta l'esistenza di una struttura organizzata o presunzioni generiche; occorre dimostrare la finalità lucrativa dell'agente al momento dell'azione.
  • Lo "spezzettamento" formale di pratiche amministrative non vale di per sé a escludere la valutazione unitaria della condotta se dagli elementi concreti emerge un disegno unitario volto a favorire più persone.
  • Se la Corte d'appello ha omesso di esaminare o di provare adeguatamente una circostanza aggravante decisiva, la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame sul punto, con possibile ricalcolo della pena.

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