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Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 279/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 278/2024, del Tribunale di Cremona – Sez. Lavoro, pubblicata in data 11 settembre 2024 e notificata in data 17 gennaio 2025 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 279/2024 del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta del Docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ed era stato ordinato all'amministrazione di mettere a disposizione la Carta o altro equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 gennaio 2025, ma l'amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta adempitiva. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata il 17 gennaio 2025 e il ricorso per ottemperanza notificato il 1° agosto 2025. Ha ritenuto quindi sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 14 d.l. 669/1996. Ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a individuare e delegare dirigenti o funzionari della direzione competente, con ulteriori novanta giorni per l'esecuzione. Il commissario dovrà procedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del Docente delle somme dovute, potendo ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora: qualora il Ministero non adempia entro il termine perentorio di novanta giorni, dovrà versare al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio e liquidare contestualmente tale penalità insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, anche con funzione sollecitatoria.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, e in presenza degli ulteriori presupposti, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario può essere proposta quando il titolo sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine perentorio per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con prevalente funzione sollecitatoria, assegnando all'amministrazione un termine di adempimento con effetto liberatorio e disponendo che, in caso di superamento del termine, la penalità maturi retroattivamente dalla comunicazione della sentenza.
  • La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto; il commissario ad acta può essere incaricato di calcolarla d'ufficio e di disporne il pagamento insieme al debito principale.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere riconosciuto alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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