Cassazione Penale, Sentenza n. 49442/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto di legna contestando in particolare: 1) l'utilizzo, in violazione dell'art. 192 c.p.p., di verbali di accertamento urgente e di relazioni non pienamente acquisibili in dibattimento; 2) la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione rispetto alla prova raccolta (discrepanze tra testimonianze e verbali di sequestro e assenza di accertamenti sulla provenienza del legname); 3) la mancata considerazione degli usi civici locali che consentivano la raccolta di materiale legnoso; 4) la mancata applicazione della causa di proscioglimento introdotta dall'art. 131-bis cod. pen.; 5) errori nella qualificazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti ai sensi dell'art. 625 c.p. e art. 62 c.p.; 6) l'applicazione di un'aggravante per violenza sulle cose senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale aveva impropriamente valorizzato, ai fini della decisione, elementi ricostruttivi ricavati dai verbali di accertamento urgente relativi alla provenienza del legname, parti che dovevano essere considerate non utilizzabili in assenza del consenso delle parti perché non attinenti a descrizioni di atti irripetibili. La utilizzazione dei verbali doveva essere limitata alla constatazione della presenza di legname sui veicoli, non alle deduzioni sulla provenienza e proprietà. Gli altri motivi sono stati assorbiti e la sentenza annullata con rinvio affinché la corte d'appello riconsideri il quadro probatorio escludendo i dati ritenuti inutilizzabili.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina l'acquisizione al dibattimento di atti della polizia giudiziaria e la distinzione tra atti ripetibili e non ripetibili; la Corte ha interpretato che i verbali di accertamento urgente sono utilizzabili solo nella parte che documenta attività irripetibili (es. stato dei luoghi) e non per valutazioni ricostruttive dell'operatore.
art. 625 cod. pen.
comma 1, n. 7; comma 2, nn. 2) e 5)
Norma che configura il reato di furto e le relative circostanze aggravanti; nel caso è stata contestata l'applicazione e la corretta valutazione di diverse aggravanti indicate dalla Corte territoriale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma che disciplina cause di non punibilità/proscioglimento sopravvenute; i ricorrenti lamentavano la mancata applicazione, e la Cassazione ha richiamato la necessità che la nuova norma sia valutata se applicabile.
art. 62, n. 4) cod. pen.
Circostanza attenuante relativa al valore del bene sottratto; i ricorrenti hanno sostenuto che il valore del legname avrebbe dovuto portare all'applicazione della causa attenuante, non adeguatamente valutata dalla Corte territoriale.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 41281 del 17/10/2006, Greco)
Principio giurisprudenziale richiamato circa la distinzione tra atti di polizia giudiziaria ripetibili e non ripetibili e la possibilità di natura mista degli atti: solo la parte che documenta informazioni irripetibili può essere acquisita e utilizzata integralmente.
Ulteriore giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 32343 del 13/06/2007, Licitra; Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019)
Confermano e precisano il principio delle Sezioni Unite sulla utilizzabilità totale o parziale degli atti di polizia giudiziaria a seconda della loro natura ripetibile o irripetibile.
Massime di principio
- I verbali e le relazioni della polizia giudiziaria possono avere natura mista: vanno utilizzati in decisione solo nella parte che documenta attività irripetibili (es. rilievi dello stato dei luoghi) e non per deduzioni ricostruttive che possono essere riprodotte in dibattimento.
- La provenienza di cose rinvenute in possesso dell'imputato è elemento essenziale per la configurazione del reato quando la persona offesa è un ente proprietario; tale provenienza deve essere provata con mezzi processualmente utilizzabili e non con valutazioni contenute in verbali non acquisibili integralmente.
- Se emergono discrepanze tra testimonianze e documenti di p.g., la motivazione deve esplicitare come sono state risolte, e non è ammissibile fondare la condanna su elementi non valutabili in dibattimento.
- Le cause sopravvenute di proscioglimento o modifiche normative vanno valutate dal giudice di merito; la mancata considerazione formale di norme sopravvenute può essere motivo di annullamento e rinvio.
- L'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti richiede specifica e coerente motivazione con riferimento alle prove effettivamente ammesse; errori o valutazioni generiche possono determinare l'annullamento della decisione.
- In presenza di dubbi probatori rilevanti o di utilizzo di elementi processuali impropriamente acquisiti, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice di merito riformuli il ragionamento probatorio attenendosi ai criteri di ammissibilità e valutazione della prova.
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