Cassazione Civile, Ordinanza n. 20305/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha rettificato i valori dichiarati in un atto di trasferimento, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali, applicando un metodo analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione. Il giudice di rinvio aveva ritenuto eccessivo il valore dell'area dichiarato dal contribuente e lo aveva ridotto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente, perplessa e contraddittoria, che il giudice avesse travisato le sue deduzioni e omesso di pronunciarsi sui profili di censura relativi ai presupposti della rettifica, oltre a fondare la decisione su dati privi di adeguato supporto probatorio; con il secondo ha denunciato violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51 e 52, deducendo che la rettifica era stata effettuata usando elementi successivi alla stipula e non riferibili al valore venale al momento dell'atto, e che comunque non sarebbe stata consentita la rettifica per il capannone industriale in ragione della valutazione automatica catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o incomprensibile, rilevando che il giudice di merito aveva dato conto dei dati probatori utilizzati e delle ragioni della rideterminazione del valore. Ha inoltre affermato che le doglianze ex artt. 112 e 2697 c.c. si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, inammissibile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al metodo del valore di trasformazione come criterio estimativo rientrante tra gli "altri elementi di valutazione" utilizzabili ai fini della rettifica ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ha poi osservato che la censura relativa alla valutazione automatica era nuova e non risultava trattata nei gradi di merito; inoltre, ha ribadito che tale regime non si applica ai terreni edificabili. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non può essere usata per ottenere un riesame del merito o della valutazione delle prove, ma solo per denunciare la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente introdotta.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in senso materiale o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la critica alla sua sufficienza.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice ha attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43
Richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile e alla rettifica del valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
L'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che su parametri comparativi o reddituali, anche su altri elementi di valutazione, tra cui il metodo del valore di trasformazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
La valutazione automatica catastale non opera nei casi in cui siano in considerazione terreni a destinazione edificatoria.
art. 1306, comma 2, c.c.
L'effetto estensivo del giudicato favorevole al coobbligato solidale è un diritto potestativo che deve essere tempestivamente dedotto e provato dalla parte interessata.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del giudicato invocato va fornita mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state esaminate come violazioni di legge e nullità della sentenza, ma sono state ritenute infondate o inammissibili nei loro contenuti sostanziali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non è sufficiente dedurre una mera insufficienza argomentativa o un diverso apprezzamento del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice ha invertito l'onere della prova; non è deducibile per contestare la ricognizione o la valutazione del materiale probatorio.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una nuova valutazione del merito, soprattutto quando le doglianze investono l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- In materia di imposta di registro, la rettifica del valore dichiarato può essere sostenuta da elementi estimativi ulteriori rispetto ai criteri comparativi e reddituali, purché riferibili alla determinazione del valore venale del bene.
- Il metodo del valore di trasformazione è un criterio estimativo utilizzabile per determinare il valore dell'area edificabile e può rientrare tra gli altri elementi di valutazione rilevanti ai fini della rettifica fiscale.
- Le questioni nuove, che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, sono precluse in sede di legittimità.
- L'effetto estensivo del giudicato favorevole al coobbligato solidale richiede specifica deduzione tempestiva e prova documentale del giudicato stesso.
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