Cassazione Penale, Sentenza n. 26464/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Procuratore Generale chiese l'inammissibilità del ricorso. Il 8/04/2022 l'indagato dichiarò personalmente di rinunciare al ricorso con atto sottoscritto e firma autenticata dal difensore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze (17/01/2022) che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP del 5/01/2022 con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari per i reati di omicidio preterintenzionale e omissione di soccorso. Il ricorso articolava tre censure: (1) vizio di motivazione per non aver considerato l'incidenza dell'accertamento tecnico irripetibile sulla prova del nesso causale tra condotta dell'indagato ed esito mortale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, contestando che il pericolo di reiterazione fosse fondato su mere presunzioni e sulla gravità dell'evento non voluto; (3) contestazione del diniego all'autorizzazione per svolgere attività lavorativa, con motivazione del Tribunale ritenuta assertiva e insufficiente.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la portata formale dell'enunciazione dei motivi di ricorso in sede di impugnazione; il ricorso è stato formulato nei limiti di tale disposizione
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Consente al Procuratore Generale di trasmettere requisitoria scritta; qui il PG ha proposto requisitoria scritta per chiedere l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità previste dagli artt. richiamati
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Indica una delle ipotesi di inammissibilità del ricorso (richiamata per distinguere effetti della rinuncia rispetto ad altre cause di inammissibilità)
art. 591 cod. proc. pen.
Norma citata per confronto rispetto alle cause di inammissibilità; la Corte evidenzia che l'art. 616 non opera distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 606 e 591
Massime di principio
- La rinuncia personale e sottoscritta dall'indagato a un ricorso di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso e comporta la condanna alle spese processuali e, salvo diversa previsione normativa, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- La rinuncia deve essere espressa e personale; la firma autenticata dal difensore è valida per attestare l'autenticità dell'atto abdicativo.
- Quando il ricorrente rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure sostanziali (es. nesso causale, esigenze cautelari, autorizzazioni lavorative): tali questioni rimangono non esaminate e devono essere riproposte, se possibile, in altri gradi o sedi utili prima della rinuncia.
- La rinuncia per motivi non dipendenti da sopravvenuta carenza di interesse non evita l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di rinunciare è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali.
- Se l'obiettivo è evitare una pronuncia sul merito ma non le conseguenze economiche, valutare alternative (es. richiesta di astensione di mezzi impugnativi o interlocuzioni con la Procura) poiché la rinuncia pura e semplice comporta immediata inammissibilità e sanzioni.
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