Cassazione Penale, Ordinanza n. 21786/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la motivazione della sentenza di merito immune da manifeste illogicità e non superata dalla critica proposta.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L'unico profilo dedotto riguarda la pretesa mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee/s.i.t. rese dall'imputato, nelle quali egli aveva negato ogni responsabilità nella vicenda. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è ripetitiva e non coglie specifiche criticità della motivazione di merito, perché i giudici di appello avevano già spiegato in modo ampio e non illogico le ragioni dell'affermazione di colpevolezza, non scalfite dalla mera negazione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare contestazioni già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera negazione di responsabilità da parte dell'imputato non è sufficiente, di per sé, a scardinare una motivazione di merito che abbia già fornito una ricostruzione logica, ampia e priva di manifeste illogicità.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della prova quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni congrue e non contraddette da specifiche censure.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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