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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21786/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la motivazione della sentenza di merito immune da manifeste illogicità e non superata dalla critica proposta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L'unico profilo dedotto riguarda la pretesa mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee/s.i.t. rese dall'imputato, nelle quali egli aveva negato ogni responsabilità nella vicenda. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è ripetitiva e non coglie specifiche criticità della motivazione di merito, perché i giudici di appello avevano già spiegato in modo ampio e non illogico le ragioni dell'affermazione di colpevolezza, non scalfite dalla mera negazione dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare contestazioni già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera negazione di responsabilità da parte dell'imputato non è sufficiente, di per sé, a scardinare una motivazione di merito che abbia già fornito una ricostruzione logica, ampia e priva di manifeste illogicità.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della prova quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni congrue e non contraddette da specifiche censure.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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