Cassazione Penale, Sentenza n. 8576/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scaglia impugna la sentenza di appello che lo ha confermato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva), bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria cd. tributaria in relazione alla Oikos Immobiliare s.r.l. (fallita il 15/9/2016). Ha dedotto quattro motivi: 1) carenza e genericità della motivazione circa l'attribuzione delle condotte distrattive a lui, nonostante la natura collegiale del C.d.A. e la possibile responsabilità di altri amministratori; 2) motivazione apparente circa l'elemento psicologico della bancarotta documentale, contestando che la documentazione mancante fosse fuori dalla sua disponibilità (studio Cagnani) e che avesse collaborato con il curatore; 3) motivazione insufficiente sulla bancarotta impropria (tributaria), contestando l'attribuzione della responsabilità per debiti sorti nel 2011 quando egli sarebbe stato solo presidente del C.d.A. senza poteri decisionali; 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni soci/amministratori (Casamatta, Iovine) perché rese senza le garanzie difensive e potenzialmente implicati, con richiesta di esclusione delle loro deposizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile. In sintesi: 1) primo motivo: il ricorso è generico e la sentenza di merito ha fornito una ricostruzione specifica delle distrazioni (pagamenti per spese personali e fatture non giustificate per complessivi €99.337,89), per le quali la posizione di amministratore di Scaglia consente l'attribuzione di responsabilità anche in presenza di un organo collegiale; 2) secondo motivo: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della responsabilità documentale dell'amministratore (obblighi di tenuta e consegna delle scritture non delegabili), valutando le giustificazioni di Scaglia contraddittorie e indicative del dolo specifico volto a impedire la ricostruzione degli affari; 3) terzo motivo: la Cassazione ha confermato l'accertamento dell'omesso sistematico adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali (circa €1,2 mln su un passivo di €2,3 mln) ricondotto alla gestione e alla responsabilità dell'imputato; 4) quarto motivo: inammissibile per novità rispetto all'appello e comunque generico; la Corte ha inoltre osservato che l'eccezione di inutilizzabilità doveva essere sollevata in sede di merito e che le deposizioni contestate non risultano decisive rispetto al complessivo compendio probatorio. Conclude quindi confermando la condanna e respingendo il ricorso.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla estensione del ricorso per cassazione (ambito dei motivi ammessi e schema di trattazione).
art. 33 L.f. (legge fallimentare)
La relazione ex art.33 è stata utilizzata come fonte informativa; la Corte ha valutato le dichiarazioni e gli accertamenti della curatela ma ha ritenuto che il coinvolgimento di altri amministratori restasse sospetto e non scalfisse la responsabilità diretta dell'imputato.
art. 216 comma 1 n. 2 L.f.
Richiamato in relazione all'obbligo di custodia/sottrazione di libri e scritture contabili: la sottrazione o l'omessa consegna rientrano nell'ambito delle fattispecie sanzionate.
art. 16 L.f.
Collegato all'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nella sentenza dichiarativa di fallimento; rimarca l'obbligo di consegna al curatore/Tribunale.
art. 210 codice di procedura penale
Richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie difensive dei testi; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata sollevata tempestivamente e che, comunque, non risultasse decisiva rispetto al compendio probatorio.
Massime di principio
- L'amministratore di una società di capitali assume responsabilità penale autonoma per condotte distrattive o per l'omessa tenuta/consegna delle scritture contabili: la responsabilità non è esclusa dalla natura collegiale dell'organo amministrativo se le operazioni risultano riconducibili direttamente a interessi personali dell'amministratore.
- L'obbligo di tenuta e di consegna delle scritture contabili al curatore è incombente sull'amministratore e non può essere integralmente trasferito a un professionista; la mancata produzione, se unita ad altri elementi (distrazioni, evasione tributaria), può dimostrare il dolo specifico volto a impedire la ricostruzione patrimoniale.
- Per contestare in cassazione una decisione di merito è necessario proporre censure specifiche e articolate: deduzioni generiche o nuovi rilievi non sollevati in appello sono, di regola, inammissibili.
- Le eccezioni sulla inutilizzabilità di deposizioni testimoniali devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente motivate in sede di merito; su Cassazione non è sufficiente un generico dubbio sulla rilevanza o sulla imparzialità del teste.
- La rilevanza probatoria di omissioni contabili e di omissioni fiscali sistematiche è elevata nei reati fallimentari: importi significativi di debiti tributari non adempiuti e ingenti distrazioni possono integrare sia la bancarotta patrimoniale che quella documentale e tributaria.
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