Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13115/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e, quindi, confermato la rettifica del reddito operata mediante avvisi di accertamento fondati sul possesso di beni indice di capacità contributiva e su incrementi patrimoniali riferiti a entrambi i coniugi. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai contribuenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La norma non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte per produrre effetti processuali.

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la comunicazione della rinuncia anche agli avvocati delle parti costituite, rendendo sufficiente tale forma ai fini dell'efficacia dell'atto nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende alla rinuncia con estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
  • La disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione è speciale rispetto all'art. 306 c.p.c. e non opera secondo lo schema dell'atto accettizio tipico dell'estinzione del processo nelle altre fasi o gradi.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi non è applicabile in via estensiva o analogica al caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Quando la causa viene definita per rinuncia al ricorso, è legittima la compensazione integrale delle spese di legittimità in presenza delle circostanze processuali sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.