Cassazione Penale, Sentenza n. 25813/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuta la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra: 1) il reato di estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, e 416-bis.1 c.p.) commessa tra giugno e agosto 2017; e 2) i reati relativi ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di stupefacenti (artt. 74 e 73 DPR 309/1990) posti in essere tra gennaio 2016 e giugno 2017. Scognamiglio sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso sulla base di collegamenti tra gli imputati (fornitore Del Prete, relazione con l'associazione capeggiata da Lollo e dallo stesso Scognamiglio) e di dichiarazioni in atti che avrebbero attestato il nesso tra l'estorsione e l'attività di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova dell'unicità del disegno criminoso: i fatti erano eterogenei, commessi in luoghi diversi con soggetti diversi, e l'estorsione era motivata da ragioni personali e contingenti (il recupero di una somma dovuta a Del Prete) non riconducibili all'associazione di traffico di stupefacenti costituita nel 2016. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede che i reati siano parte di un programma criminoso predisposto sin dall'origine; non è configurabile la continuazione tra associazione e reati fine non programmabili ab origine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'istituto della continuazione: il giudice dell'esecuzione valuta se reati distinti possano considerarsi parte di un unico disegno criminoso; la Corte ha ritenuto mancante la prova di tale unicità.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di reati/continuazione; la Corte ha interpretato che per l'applicazione occorre un unico disegno criminoso programmato dalle sue linee essenziali sin dall'origine.
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'aggio dell'estorsione aggravata, indicata tra i reati oggetto della domanda di riconoscimento della continuazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aggravante mafiosa connessa all'estorsione (indicata tra i capi di imputazione); la Corte ha valutato l'assenza di collegamento strutturale con l'associazione di traffico di stupefacenti.
artt. 74 e 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: i reati contestati come attività associative e reati fine cui si voleva collegare l'estorsione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
Richiamata per i criteri indicativi della continuazione (vicinanza cronologica, causalità, tempo/luogo, modalità, tipologia di reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni).
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)
Richiama il principio secondo cui per riconoscere la continuazione tra associazione e reati fine occorre che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)
Conferma che reati occasionali o legati a circostanze contingenti non programmabili ab origine non si legano alla continuazione con il reato associativo.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato sin dall'origine; non è sufficiente la mera vicinanza soggettiva tra gli autori o il fatto che soggetti diversi si siano poi rapportati.
- I fattori valutati dal giudice per la continuazione sono: omogeneità della causale, vicinanza cronologica, contiguità territoriale, identità o analogia delle modalità esecutive, tipologia dei reati e identità dell'interesse economico o del bene giuridico tutelato.
- La continuità tra associazione (reato-istituto) e reati fine richiede che i reati fine fossero già programmati nelle linee essenziali al momento della costituzione dell'associazione; reati occasionali o dipendenti da eventi contingenti non rientrano.
- La prova dell'unicità del disegno criminoso grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione: occorrono elementi di fatto chiari nelle sentenze di merito o negli atti probatori che colleghino logicamente le condotte.
- La presenza di un fornitore comune o di rapporti d'affari tra indagati non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuità se non emerge un progetto criminoso unitario.
- Se un'azione criminale (es. estorsione) risulta motivata da ragioni personali e contingenti, separate dall'attività dell'associazione, ciò indica la mancanza del vincolo di continuazione.
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