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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25813/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuta la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra: 1) il reato di estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, e 416-bis.1 c.p.) commessa tra giugno e agosto 2017; e 2) i reati relativi ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di stupefacenti (artt. 74 e 73 DPR 309/1990) posti in essere tra gennaio 2016 e giugno 2017. Scognamiglio sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso sulla base di collegamenti tra gli imputati (fornitore Del Prete, relazione con l'associazione capeggiata da Lollo e dallo stesso Scognamiglio) e di dichiarazioni in atti che avrebbero attestato il nesso tra l'estorsione e l'attività di spaccio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova dell'unicità del disegno criminoso: i fatti erano eterogenei, commessi in luoghi diversi con soggetti diversi, e l'estorsione era motivata da ragioni personali e contingenti (il recupero di una somma dovuta a Del Prete) non riconducibili all'associazione di traffico di stupefacenti costituita nel 2016. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede che i reati siano parte di un programma criminoso predisposto sin dall'origine; non è configurabile la continuazione tra associazione e reati fine non programmabili ab origine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'istituto della continuazione: il giudice dell'esecuzione valuta se reati distinti possano considerarsi parte di un unico disegno criminoso; la Corte ha ritenuto mancante la prova di tale unicità.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di reati/continuazione; la Corte ha interpretato che per l'applicazione occorre un unico disegno criminoso programmato dalle sue linee essenziali sin dall'origine.

  • art. 629, secondo comma, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'aggio dell'estorsione aggravata, indicata tra i reati oggetto della domanda di riconoscimento della continuazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'aggravante mafiosa connessa all'estorsione (indicata tra i capi di imputazione); la Corte ha valutato l'assenza di collegamento strutturale con l'associazione di traffico di stupefacenti.

  • artt. 74 e 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sul traffico e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: i reati contestati come attività associative e reati fine cui si voleva collegare l'estorsione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)

    Richiamata per i criteri indicativi della continuazione (vicinanza cronologica, causalità, tempo/luogo, modalità, tipologia di reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni).

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)

    Richiama il principio secondo cui per riconoscere la continuazione tra associazione e reati fine occorre che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)

    Conferma che reati occasionali o legati a circostanze contingenti non programmabili ab origine non si legano alla continuazione con il reato associativo.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato sin dall'origine; non è sufficiente la mera vicinanza soggettiva tra gli autori o il fatto che soggetti diversi si siano poi rapportati.
  • I fattori valutati dal giudice per la continuazione sono: omogeneità della causale, vicinanza cronologica, contiguità territoriale, identità o analogia delle modalità esecutive, tipologia dei reati e identità dell'interesse economico o del bene giuridico tutelato.
  • La continuità tra associazione (reato-istituto) e reati fine richiede che i reati fine fossero già programmati nelle linee essenziali al momento della costituzione dell'associazione; reati occasionali o dipendenti da eventi contingenti non rientrano.
  • La prova dell'unicità del disegno criminoso grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione: occorrono elementi di fatto chiari nelle sentenze di merito o negli atti probatori che colleghino logicamente le condotte.
  • La presenza di un fornitore comune o di rapporti d'affari tra indagati non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuità se non emerge un progetto criminoso unitario.
  • Se un'azione criminale (es. estorsione) risulta motivata da ragioni personali e contingenti, separate dall'attività dell'associazione, ciò indica la mancanza del vincolo di continuazione.

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