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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22254/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo e all'onere della prova dell'aggravante ex art. 625, n. 7-bis cod. pen.; dedotto errore scusabile (art. 47 cod. pen.) per presunta natura di res derelicta del cavo di rame e mancata prova della funzionalità della linea; (2) vizio di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (gestore della linea), che a detta del ricorrente avrebbero potuto essere interessate e contraddittorie; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n. 4 e n. 6 e art. 625-bis cod. pen.) nonché della sospensione condizionale della pena, nonostante la collaborazione dell'imputato nell'individuazione del complice.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) non sussisteva l'errore scusabile sulla altruità della cosa in quanto non emergeva la volontà del proprietario di disfarsi definitivamente del cavo (principio sulla res derelicta); (ii) la funzionalità della linea e il nesso funzionale del cavo con l'erogazione del servizio pubblico erano adeguatamente provati (segnalazioni di guasti in concomitanza con l'asportazione), per cui l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis era correttamente applicata; (iii) le dichiarazioni della persona offesa potevano costituire prova autonomamente valutata dal giudice e qui sono state ritenute credibili e coerentemente motivate; (iv) il contributo collaborativo del ricorrente non è stato ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis, né ricorrevano le condizioni per le attenuanti ordinarie invocate (valore del bene, mancato risarcimento); (v) la questione relativa alla sospensione condizionale non era stata adeguatamente dedotta in appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 cod. pen. (errore)

    Il ricorrente ha invocato l'errore scusabile circa l'altruità della cosa, ma la Corte ha rilevato che per far valere tale errore occorre prova che la cosa fosse effettivamente derelicta; nel caso non sussisteva tale prova

  • art. 625 cod. pen., n. 7-bis (furto con aggravante)

    Per l'aggravante è necessario: 1) che il soggetto passivo sia un pubblico o un privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; 2) che la cosa sottratta sia parte di un'infrastruttura funzionalmente connessa all'erogazione del servizio effettivamente destinata a tale scopo. La Corte ha ritenuto soddisfatti entrambi i requisiti

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni)

    Le regole di cui all'art. 192(3) non si applicano alla persona offesa; le sue dichiarazioni possono fondare la responsabilità se il giudice ne verifica e motiva la credibilità e l'attendibilità, come è avvenuto in questo caso

  • art. 625-bis cod. pen. (attenuante speciale per collaborazione)

    Richiede che il colpevole fornisca un contributo collaborativo significativo e utile per individuare correi o destinatari della ricettazione; l'apprezzamento dell'utilità è rimesso al giudice ed è stato negato perché il coimputato era già identificato

  • art. 62 cod. pen., n. 4 e n. 6 (attenuanti ordinarie)

    L'attenuante per particolare tenuità del fatto (n.4) è incompatibile con l'elevato valore del bene sottratto; l'attenuante per il risarcimento del danno (n.6) richiede il mancato riscontro, che qui non sussisteva

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (vizi della motivazione)

    La Corte ha ricordato che in cassazione sono sindacabili solo vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la mera diversa valutazione del merito non costituisce motivo di cassazione

Massime di principio

  • La qualificazione di 'res derelicta' richiede la prova della volontà del proprietario di disfarsi definitivamente del bene; il semplice stato di degrado o la scarsa manutenzione non sono sufficienti
  • Per applicare l'aggravante ex art. 625, n. 7-bis è necessario dimostrare sia la qualità del soggetto passivo (gestore di servizio pubblico) sia il nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'infrastruttura destinata all'erogazione del servizio effettivo
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice ne valuta e motiva in modo approfondito la credibilità e l'attendibilità; contestazioni generiche di possibile interesse del teste non bastano
  • La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis richiede un contributo concreto e significativo all'individuazione di complici o ricettatori; dichiarazioni tardive o prive di utilità pratica non sono sufficienti
  • Questioni rimaste non dedotte in appello (es. sospensione condizionale) difficilmente possono essere sollevate per la prima volta in sede di cassazione
  • La Corte di Cassazione sindaca vizi di motivazione o di diritto, non la diversa valutazione del merito: per ottenere un riesame delle prove occorre agire in sede di merito

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