Cassazione Penale, Sentenza n. 22254/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo e all'onere della prova dell'aggravante ex art. 625, n. 7-bis cod. pen.; dedotto errore scusabile (art. 47 cod. pen.) per presunta natura di res derelicta del cavo di rame e mancata prova della funzionalità della linea; (2) vizio di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (gestore della linea), che a detta del ricorrente avrebbero potuto essere interessate e contraddittorie; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n. 4 e n. 6 e art. 625-bis cod. pen.) nonché della sospensione condizionale della pena, nonostante la collaborazione dell'imputato nell'individuazione del complice.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) non sussisteva l'errore scusabile sulla altruità della cosa in quanto non emergeva la volontà del proprietario di disfarsi definitivamente del cavo (principio sulla res derelicta); (ii) la funzionalità della linea e il nesso funzionale del cavo con l'erogazione del servizio pubblico erano adeguatamente provati (segnalazioni di guasti in concomitanza con l'asportazione), per cui l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis era correttamente applicata; (iii) le dichiarazioni della persona offesa potevano costituire prova autonomamente valutata dal giudice e qui sono state ritenute credibili e coerentemente motivate; (iv) il contributo collaborativo del ricorrente non è stato ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis, né ricorrevano le condizioni per le attenuanti ordinarie invocate (valore del bene, mancato risarcimento); (v) la questione relativa alla sospensione condizionale non era stata adeguatamente dedotta in appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 cod. pen. (errore)
Il ricorrente ha invocato l'errore scusabile circa l'altruità della cosa, ma la Corte ha rilevato che per far valere tale errore occorre prova che la cosa fosse effettivamente derelicta; nel caso non sussisteva tale prova
art. 625 cod. pen., n. 7-bis (furto con aggravante)
Per l'aggravante è necessario: 1) che il soggetto passivo sia un pubblico o un privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; 2) che la cosa sottratta sia parte di un'infrastruttura funzionalmente connessa all'erogazione del servizio effettivamente destinata a tale scopo. La Corte ha ritenuto soddisfatti entrambi i requisiti
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni)
Le regole di cui all'art. 192(3) non si applicano alla persona offesa; le sue dichiarazioni possono fondare la responsabilità se il giudice ne verifica e motiva la credibilità e l'attendibilità, come è avvenuto in questo caso
art. 625-bis cod. pen. (attenuante speciale per collaborazione)
Richiede che il colpevole fornisca un contributo collaborativo significativo e utile per individuare correi o destinatari della ricettazione; l'apprezzamento dell'utilità è rimesso al giudice ed è stato negato perché il coimputato era già identificato
art. 62 cod. pen., n. 4 e n. 6 (attenuanti ordinarie)
L'attenuante per particolare tenuità del fatto (n.4) è incompatibile con l'elevato valore del bene sottratto; l'attenuante per il risarcimento del danno (n.6) richiede il mancato riscontro, che qui non sussisteva
art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (vizi della motivazione)
La Corte ha ricordato che in cassazione sono sindacabili solo vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la mera diversa valutazione del merito non costituisce motivo di cassazione
Massime di principio
- La qualificazione di 'res derelicta' richiede la prova della volontà del proprietario di disfarsi definitivamente del bene; il semplice stato di degrado o la scarsa manutenzione non sono sufficienti
- Per applicare l'aggravante ex art. 625, n. 7-bis è necessario dimostrare sia la qualità del soggetto passivo (gestore di servizio pubblico) sia il nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'infrastruttura destinata all'erogazione del servizio effettivo
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice ne valuta e motiva in modo approfondito la credibilità e l'attendibilità; contestazioni generiche di possibile interesse del teste non bastano
- La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis richiede un contributo concreto e significativo all'individuazione di complici o ricettatori; dichiarazioni tardive o prive di utilità pratica non sono sufficienti
- Questioni rimaste non dedotte in appello (es. sospensione condizionale) difficilmente possono essere sollevate per la prima volta in sede di cassazione
- La Corte di Cassazione sindaca vizi di motivazione o di diritto, non la diversa valutazione del merito: per ottenere un riesame delle prove occorre agire in sede di merito
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