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Sentenza

Sentenza n. 12242/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 45779 del 01.07.2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni.

Giustizia amministrativa202604329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata il 1° luglio 2025. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendo l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza fornire una conclusione del procedimento. Il ricorso è stato proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi, ampiamente decorso nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il decorso del termine di conclusione del procedimento, a fronte di una formale istanza non definita, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento; il provvedimento richiama anche il termine generale di trenta giorni.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”. “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per verificarne la completezza e richiedere eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Disciplina il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea.

  • art. 117 c.p.a.

    La tutela avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali consegute in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Nel decidere una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazioneGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

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