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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34193/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una persona fisica, quale socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, per redditi di capitale non dichiarati corrispondenti agli utili che l'Ufficio presumeva distribuiti dalla società nel 2005. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per asserita decadenza dell'Ufficio, ritenendosi applicabile il termine quadriennale dell'art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973, sul presupposto che il contribuente fosse comunque tenuto a dichiarare solo mediante CUD come dipendente. In appello l'Agenzia sosteneva invece che, poiché il socio aveva omesso la dichiarazione relativa ai redditi di capitale, si dovesse applicare il termine più lungo di cui all'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione; inoltre contestava l'affermazione della CTR secondo cui l'accertamento verso il socio avrebbe dovuto essere notificato contestualmente a quello notificato alla società. Con il secondo motivo denunciava la mancata sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia relativa all'accertamento societario; con il terzo motivo deduceva la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che esistesse già una sentenza definitiva sulla posizione della società cui il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: quando l'Ufficio accerta che il contribuente, pur ritenendosi esonerato, aveva invece l'obbligo di presentare la dichiarazione e l'ha omessa, il termine di decadenza applicabile è quello previsto per l'omessa dichiarazione dall'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, non quello del comma 1. Ha inoltre escluso che esista una norma che imponga la notificazione contestuale dell'accertamento alla società e al socio. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il comma 1 si applica ai casi in cui la dichiarazione sia stata presentata; il comma 2 si applica ai casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla. Se l'Ufficio accerta che il contribuente non era esonerato e avrebbe dovuto dichiarare, la mancata presentazione è ab origine illegittima e opera il termine più lungo del comma 2.

  • art. 1, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La verifica dell'Ufficio sulla sussistenza dell'esonero dichiarativo può condurre a escludere che il contribuente fosse effettivamente esentato, con conseguente qualificazione dell'omissione come omessa dichiarazione.

  • art. 295 c.p.c.

    La ricorrente invocava la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione della controversia relativa all'accertamento nei confronti della società.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente invocava l'efficacia del giudicato formatosi sulla controversia relativa alla società, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto conformarvisi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di norme processuali dedotto con il secondo motivo.

  • art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità del controricorrente sono state respinte perché il ricorso conteneva un'esposizione sommaria dei fatti e una sufficiente specificazione delle censure e delle norme asseritamente violate.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio accerta che il contribuente non era effettivamente esonerato dall'obbligo dichiarativo, l'omessa presentazione della dichiarazione va qualificata come omissione ab origine, con applicazione del termine di decadenza previsto per l'omessa dichiarazione e non di quello previsto per la dichiarazione validamente presentata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge, non è necessario trascrivere integralmente i passaggi della sentenza impugnata: è sufficiente indicare quale interpretazione della norma la decisione abbia adottato e perché essa sia erronea.
  • Non esiste, in assenza di specifica previsione normativa, un obbligo generale di notificare contestualmente l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio per utili presuntivamente distribuiti.
  • Le questioni eventualmente assorbite dal giudice di merito restano assorbite in cassazione se il motivo che attacca la ratio decisiva viene accolto, potendo essere riproposte nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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