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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40469/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rideterminazione della pena complessiva di 20 anni inflitta con sentenza del 22/03/2016, con riferimento agli aumenti di pena correlati a reati contestati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990 (delitti di traffico di sostanze stupefacenti) commessi nel 2004 e 2006. Il ricorrente invocava gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva la pena minima edittale di 8 anni invece di 6 per determinate fattispecie, sostenendo che la nuova interpretazione avrebbe imposto una rivalutazione della pena e che la sentenza di condanna non avrebbe esplicitato l'applicazione della norma più favorevole per tutti i periodi di commissione delle condotte.

La decisione

Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza (ordinanza 07/03/2024) ritenendo: (i) che, con riferimento ai fatti qualificati ex art. 73 per le condotte in questione, la pena minima di riferimento fosse già di 6 anni (effetto - nella sostanza - della pronuncia costituzionale) e dunque non risultava applicabile un trattamento più favorevole diverso da quello già tenuto conto; (ii) che gli aumenti di pena erano congrui e modesti rispetto alla gravità dei fatti, dato l'ingente quantitativo di cocaina sequestrato in più occasioni. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione ma la Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.: il provvedimento impugnato fondava il rigetto su due ragioni autonome e autosufficienti, e il ricorrente ha contestato in modo non specifico e manifestamente infondato il secondo profilo (congruità degli aumenti), rendendo irrilevante la censura sul primo profilo. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma sanzionatoria relativa ai reati di traffico di sostanze stupefacenti

    La norma è stata applicata in relazione al periodo di commissione dei fatti; la questione interpretativa è connessa alla determinazione della pena minima edittale che la Corte costituzionale ha poi rideterminato

  • Sentenza Corte cost. n. 40 del 2019

    dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte della disposizione che prevedeva la pena minima edittale di otto anni anziché sei per i casi non lievi di alcune fattispecie dell'art. 73

    La pronuncia ha effetto di rendere favorevole la disciplina sanzionatoria riducendo la pena minima da 8 a 6 anni per le fattispecie indicate; tuttavia, nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il trattamento preso in considerazione dai giudici di merito fosse già conforme alla disciplina favorevole

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano le ipotesi di ricorso per cassazione (tra cui errori di diritto e vizio di motivazione); il ricorrente ha richiamato tali disposizioni per le censure mosse

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti, applicata dalla Corte per difetto di specificità delle censure

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000

  • Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di ritenere la colpa nella proposizione dell'impugnazione infondata

Massime di principio

  • Se si invoca l'applicazione retroattiva della norma più favorevole decisa dalla Corte costituzionale, è necessario dimostrare con precisione quale trattamento sanzionatorio più favorevole non sia stato applicato dai giudici di merito e in quale modo ciò abbia inciso sul calcolo complessivo della pena
  • Quando il provvedimento impugnato fonda la decisione su più ragioni autonome ed autosufficienti, il ricorrente deve censurare in modo specifico tutte le rationes decidendi pertinenti; attaccare soltanto una di esse espone il ricorso a inammissibilità per difetto di specificità
  • Le censure sul vizio di motivazione devono essere circostanziate e puntuali: critiche generiche sulla motivazione o prive di elementi probatori o logici non sono ammesse
  • In caso di aumento di pena in continuazione, è utile illustrare concretamente l'effetto numerico della norma più favorevole su ciascun aumento (calcolo comparativo) per dimostrare la rilevanza della rivalutazione
  • La gravità oggettiva dei fatti (es. elevati quantitativi di droga) può rendere irrilevante una riduzione marginale teorica: il difensore deve quindi dimostrare che la modifica della norma produce un effetto apprezzabile e non meramente formale

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