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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19187/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di saldi passivi di due rapporti bancari intestati alla società debitrice, oltre che nei confronti dei garanti personali. In opposizione, i debitori contestavano il quantum dovuto e deducevano profili di invalidità della pretesa bancaria per asserita applicazione di interessi anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto e criteri di conteggio ritenuti errati, nonché il danno derivato dalla revoca degli affidamenti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo specifiche e corrette le valutazioni del primo giudice e reputando generiche le censure. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe deciso su una questione di usurarietà mai realmente dedotta, mentre il tema discusso era solo l'anatocismo; con il secondo motivo hanno denunciato violazione del principio di buona fede e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la banca non avrebbe potuto revocare bruscamente gli affidamenti, avendo compromesso la possibilità dell'impresa di completare l'opera finanziata e di ottenere la terza rata di un contributo pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché muoveva da una lettura non corretta della sentenza impugnata: il riferimento all'usura serviva solo a escludere l'applicazione di interessi diversi da quelli convenzionali, mentre il tema dell'anatocismo era stato separatamente affrontato; inoltre la questione era già stata trattata in primo grado ed era quindi tempestivamente instaurato il contraddittorio. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca, la deduzione della nullità delle clausole per usura o anatocismo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, senza violare domanda e contraddittorio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, censurava in realtà la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito e sollecitava una nuova lettura del materiale probatorio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    La Corte ha qualificato il primo motivo come vizio processuale riconducibile, in realtà, al n. 4, e ha ritenuto il secondo motivo diretto impropriamente a sindacare il merito sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale.

  • art. 101, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per escludere la denunciata violazione del contraddittorio, poiché il tema dell'usurarietà era già stato introdotto e trattato nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la decisione aliud pro alio e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione della buona fede nella revoca degli affidamenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato, insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, per affermare la validità della procura apposta a margine del ricorso per cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    La specialità della procura per il giudizio di cassazione è stata ritenuta integrata dalla sua collocazione topografica e dalla sottoscrizione del difensore.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come criterio di conservazione dell'atto, per interpretare la procura in senso idoneo a produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato anch'esso come criterio di conservazione della validità processuale dell'atto.

  • L. n. 108 del 1996

    Richiamata solo come disciplina di riferimento per l'accertamento dell'eventuale usurarietà degli interessi nei rapporti bancari.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca contro il correntista, la deduzione della nullità delle clausole contrattuali che prevedono interessi usurari o la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito costituisce una mera difesa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e non un'eccezione in senso stretto.
  • La censura di nullità per usura o anatocismo non viola di per sé il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il contraddittorio, se la questione è già emersa dagli atti o è stata comunque trattata nel giudizio di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa al giudice di legittimità.
  • La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione è idonea a conferire il potere di proporre il ricorso anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che emerga in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato specificamente le questioni tecniche oggetto di consulenza e le censure di appello sono generiche o non specificamente indirizzate ai capi decisori, la critica in cassazione non può trasformarsi in un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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