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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16744/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama l'art. 616 c.p.p. e, conseguentemente, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000. La statuizione di merito resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale fondata su una condotta di fuga in automobile. Il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse correttamente integrato il reato, sostenendo in sostanza che si fosse trattato di una mera fuga alla guida del veicolo. La Corte di cassazione rileva invece che la motivazione di appello è adeguata perché la condotta non si è limitata all'allontanamento, ma ha compreso manovre imprudenti finalizzate a impedire l'inseguimento, con concreto ostacolo all'esercizio della funzione di polizia e con creazione di una percezione di pericolo per l'incolumità propria e altrui, anche per i sorpassi effettuati e per il tratto percorso sul marciapiede.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che la condotta dell'agente si esaurisca in una violenza fisica diretta contro l'operante: può integrare il reato anche una fuga con il veicolo accompagnata da manovre concretamente dirette a impedire l'inseguimento e a ostacolare l'attività della forza pubblica.
  • Ai fini della configurabilità della resistenza, rilevano le modalità concrete della fuga, quando esse superano il mero allontanamento e si traducono in un comportamento imprudente idoneo a creare un pericolo percepito e reale per l'incolumità degli inseguitori e dei terzi.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito dia conto in modo adeguato degli elementi fattuali che sorreggono la sussistenza del reato, il ricorso che si limiti a una diversa lettura dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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