Cassazione Penale, Sentenza n. 32514/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Detenzione di arma comune da sparo (revolver calibro 38) il 10 marzo 2023. La condanna di primo grado (rito abbreviato) e la conferma in appello si basano principalmente su captazioni di conversazioni notturne nell'abitazione di Valda Francesco Pio, dalle quali il giudice di merito ha ricavato il compossesso dell'arma e istruzioni lasciate a Sorrentino al momento dell'allontanamento di Valda. In appello è stata riconosciuta anche l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 (aggravante legata al favoreggiamento/agevolazione di attività di tipo mafioso) in considerazione del ruolo di vertice di Valda e della consapevolezza del Sorrentino rispetto al finalismo dell'arma. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo: 1) che dalle intercettazioni non emergerebbe il compossesso dell'arma (mero possesso esclusivo di Valda); 2) che l'aggravante art.416‑bis.1 non poteva essere applicata perché l'arma non era mai stata portata all'esterno e perché Sorrentino non era componente dell'associazione; 3) vizi nella determinazione della pena (pena base, ricorrenza di recidiva, diniego delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul piano probatorio ha ritenuto inammissibile la rinnovazione della valutazione delle intercettazioni posto che i giudici di merito non hanno travisato né motivato in modo manifestamente illogico l'attribuzione di significato al contenuto delle conversazioni; ha confermato quindi il compossesso dell'arma e la responsabilità penale del ricorrente. Sull'aggravante art.416‑bis.1 la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in ragione del profilo finalistico: non è necessario che l'arma sia stata materialmente portata all'esterno né che il concorrente sia formalmente associato, purché sia consapevole della finalità di agevolare il gruppo (si richiama la sentenza Chioccini sul carattere soggettivo del finalismo). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la presunta recidiva non ha inciso concretamente nella commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti è adeguatamente motivato dalla gravità della condotta. Conseguenza pratica: confermata la sentenza di merito (pena in Cassazione confermata nella decisione impugnata: reclusione anni 4 e multa Euro 9.000,00 così come ricostruito dall'appello e giustificato dagli aumenti e dalla diminuzione per il rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
La norma sulle associazioni di tipo mafioso è stata utilizzata come riferimento per l'aggravante: la Corte distingue tra il 'profilo oggettivo' (uso della forza intimidatoria derivante dall'associazione) e il 'profilo soggettivo/finalistico' (aver agito per agevolare l'attività dell'associazione). Nel caso concreto è prevalso il rilievo del finalismo, che si comunica al concorrente se questi è consapevole della finalità del compartecipe.
art. 7 l. n. 203/1991 (oggi art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.)
Richiamata come fonte storica dell'incremento sanzionatorio: la Corte ne precisa la portata applicativa, richiedendo che l'agevolazione dell'attività della associazione mafiosa sia effettiva o che il finalismo sia coscientemente condiviso dal concorrente.
art. 98 e art. 114 cod. pen.
Menzionati dal giudice soffermandosi sul confronto tra aggravanti e attenuanti previste dalla legge: la decisione motiva il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta e della personalità negativa dell'imputato, nel rispetto delle limitazioni normative citate.
Massime di principio
- Le intercettazioni, se interpretate dal giudice di merito in modo coerente e non travisante, possono essere pienamente idonee a provare il compossesso di un'arma; la Cassazione non rivaluta il merito delle valutazioni probatorie se mancanti di travisamento o manifesta illogicità.
- L'aggravante di cui all'art.416‑bis.1 può essere applicata anche quando il concorrente non è formalmente membro dell'associazione, purché risulti consapevole del finalismo agevolativo perseguito dal compartecipe; non è indispensabile che l'arma sia stata materialmente portata fuori dall'abitazione se è dimostrabile il fine strategico di vantaggio per il gruppo.
- Per contestare in Cassazione le valutazioni soggettive del giudice (es. esclusiva disponibilità dell'arma, condivisione di finalità) è necessario dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità; argomentazioni puramente alternative sui fatti sono inammissibili.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti richiedono motivazione concreta: censure generiche sulla misura o sulla mancata concessione delle attenuanti sono di scarsa efficacia se la motivazione di merito è articolata e basata sulla gravità oggettiva della condotta.
- La comunicazione del 'finalismo' mafioso al concorrente risponde a un criterio soggettivo: è sufficiente la consapevolezza, ricavabile da relazione di frequentazione, atti comuni o comportamenti che dimostrino condivisione delle finalità illecite.
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