Sentenza del 16/03/2015 n. 5160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un grave infortunio sul lavoro causato da una fiammata sviluppatasi durante lavori in una cabina elettrica, l'INAIL aveva erogato complessivamente 125.180,49 euro ai lavoratori infortunati e aveva esercitato l'azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro. La questione riguardava il termine triennale per esercitare tale azione quando non sia stato instaurato alcun procedimento penale: l'INAIL sosteneva che il termine decorresse dalla prescrizione del reato, mentre la società sosteneva che decorresse dalla richiesta stragiudiziale dell'Istituto.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in assenza di procedimento penale, il termine triennale è un termine di prescrizione e decorre dalla liquidazione dell'indennizzo al lavoratore, oppure, in caso di rendita, dalla data della sua costituzione. Nel caso concreto, la rendita era stata costituita il 14 marzo 2000 e la diffida del 22 marzo 2000 aveva interrotto la prescrizione. Poiché il ricorso giudiziario era stato notificato solo il 1° dicembre 2005, erano trascorsi più di tre anni dall'atto interruttivo e il diritto di regresso era prescritto. Il ricorso dell'INAIL è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese, correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11
Disciplinano l'azione di regresso dell'INAIL verso il datore di lavoro responsabile dell'infortunio e qualificano tale azione come esercizio di un diritto proprio dell'Istituto, collegato alle somme corrisposte al lavoratore.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112
"l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni"
Il termine triennale applicabile all'azione di regresso, quando non sia stato instaurato alcun procedimento penale, deve essere qualificato come prescrizione e non come decadenza; pertanto può essere interrotto mediante atti idonei, anche stragiudiziali.
Codice civile, art. 2935
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'INAIL può esercitare il regresso anche prima della prescrizione del reato, sicché non occorre attendere l'estinzione del reato.
Codice civile, art. 2947
Non trova applicazione analogica per posticipare la decorrenza del termine fino alla prescrizione del reato, poiché l'azione di regresso dell'INAIL è autonoma rispetto all'accertamento penale.
Codice civile, art. 2952, comma 3
La disciplina prevista per l'assicurazione della responsabilità civile, secondo cui la prescrizione decorre dalla richiesta del terzo, non è applicabile all'azione di regresso dell'INAIL.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Quando non è stato instaurato alcun procedimento penale per l'infortunio, il termine per l'azione di regresso dell'INAIL è triennale e decorre dalla liquidazione dell'indennizzo; in caso di rendita, decorre dalla data di costituzione della rendita.
- L'INAIL non deve attendere la prescrizione del reato né l'eventuale instaurazione di un processo penale per agire in regresso: l'azione civile è autonoma rispetto a quella penale.
- Il termine è di prescrizione e può essere interrotto da una diffida o da altro atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il datore di lavoro, oppure dalla notifica dell'azione giudiziaria.
- La semplice liquidazione dell'indennizzo fa decorrere il termine anche se l'INAIL non ha ancora inviato una richiesta di pagamento; la successiva diffida interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale.
- Per verificare la tempestività dell'azione occorre ricostruire con precisione la data di liquidazione o costituzione della rendita, gli eventuali atti interruttivi e la data di notifica del ricorso, non soltanto quella del suo deposito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 144 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →