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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-145/25

Order of the Court of 25 June 2025. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-145/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di Puma SE di far proseguire il ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che le censure dedotte non fossero state dimostrate come idonee a porre una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. In particolare, non sono bastate le doglianze sulla motivazione, sul preteso scostamento da Intel e sull’omesso esame di un sondaggio. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere e Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che i motivi di appello sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente rifiuto di autorizzare il proseguimento del ricorso.

La questione giuridica

Se il ricorso di Puma SE contro la sentenza del Tribunale nel contenzioso sul marchio UE potesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura, cioè se i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare: i) asserita incompletezza della motivazione e mancata valutazione globale dei fattori rilevanti per il "link" tra i segni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001; ii) preteso scostamento dalla giurisprudenza Intel sulla relazione tra notorietà/distintività del marchio e prova del collegamento; iii) omesso esame di un sondaggio demoscopico e dedotta violazione del diritto a essere sentiti e della tutela giurisdizionale effettiva ex Carta.

Principio di diritto

Quando un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE è soggetto al filtro di ammissibilità dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare, in modo concreto e specifico, che i motivi dedotti sollevano effettivamente una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta denunciare errori di motivazione, pretesi contrasti giurisprudenziali o contestare la valutazione delle prove. Poiché Puma SE non ha fornito una dimostrazione sufficiente della rilevanza sistemica delle censure formulate, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere e il ricorso non è stato esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rifiuto di autorizzare il proseguimento del ricorso in materia di marchio UE

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, nella formazione incaricata di decidere se un appello possa essere esaminato nel merito, resa nel contesto di una controversia su un marchio dell’Unione europea tra Puma SE ed EUIPO. La Corte applica il filtro di ammissibilità previsto per determinati ricorsi avverso decisioni del Tribunale riguardanti le decisioni delle camere di ricorso dell’EUIPO.

Contesto processuale

Puma SE aveva impugnato la sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2024, che aveva respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 novembre 2023, adottata nell’ambito di un’opposizione tra Puma SE e il sig. Luca Gottardo Li Puma. Prima di entrare nel merito dell’appello, la Corte doveva stabilire se il ricorso potesse essere "autorizzato a procedere" ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Normativa applicabile al filtro di ammissibilità

La Corte richiama:

  • il primo comma dell’articolo 58a dello Statuto, secondo cui l’appello contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una camera di ricorso indipendente dell’EUIPO non procede salvo previa autorizzazione della Corte;
  • il terzo comma dello stesso articolo, che consente l’autorizzazione solo se il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone all’appellante di allegare una specifica richiesta motivata;
  • l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che impongono una decisione rapida con ordinanza motivata.

Argomenti di Puma SE

A sostegno della richiesta di ammissione, Puma SE invocava tre ordini di censure:

  • la motivazione del Tribunale sarebbe stata incompleta perché non avrebbe compiuto una valutazione globale e interdipendente dei fattori rilevanti per accertare il "link" tra i segni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001;
  • il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza Intel Corporation, secondo cui quanto maggiore è la notorietà e la distintività del marchio, tanto più probabile è l’esistenza di un collegamento anche in presenza di forte dissimilitudine dei prodotti o servizi;
  • il Tribunale non avrebbe esaminato un sondaggio demoscopico presentato dalla ricorrente, con violazione del diritto a essere sentiti e della tutela giurisdizionale effettiva garantiti dall’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che spetta all’appellante dimostrare che le questioni sollevate sono davvero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il meccanismo dell’articolo 58a ha infatti lo scopo di limitare il controllo della Corte alle sole questioni aventi rilievo sistemico.

La Corte precisa che la richiesta di ammissione deve indicare con chiarezza e dettaglio:

  • i motivi di ricorso;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • la ragione per cui tale questione è significativa;
  • in caso di dedotta violazione della giurisprudenza, i punti specifici delle decisioni asseritamente contrastanti e le ragioni concrete del contrasto.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che Puma SE si limita a descrivere presunti errori del Tribunale senza dimostrare, in modo concreto, perché essi avrebbero una rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione. Quanto alla doglianza sulla motivazione incompleta, la Corte ricorda che un vizio di motivazione può certamente costituire errore di diritto, ma non basta di per sé a giustificare l’ammissione dell’appello. Le affermazioni sulla tutela rafforzata dei marchi rinomati e sulla necessità di armonizzare la giurisprudenza sono considerate troppo generali per provare l’esistenza e la rilevanza della questione.

Quanto alla censura sulla valutazione della prova, in particolare il sondaggio GfK, la Corte richiama la regola secondo cui la contestazione dell’apprezzamento degli elementi probatori non è, di regola, idonea a far emergere una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a, salvo circostanze speciali, che nel caso di specie non risultano dimostrate.

Decisione e spese

La Corte dichiara che la richiesta di autorizzazione non consente di stabilire che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi ammesso a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione all’altra parte, la Corte decide che Puma SE sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Nel sistema dell’articolo 58a dello Statuto, non è sufficiente dedurre errori di motivazione, presunti contrasti giurisprudenziali o omessi apprezzamenti probatori: l’appellante deve dimostrare, con argomentazioni specifiche e concrete, che il ricorso pone una vera questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. In difetto di tale dimostrazione, l’appello contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non può essere ammesso a procedere.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueopposizione tra marchiprocedimento di ammissione del ricorsotutela giurisdizionale effettivaonere della prova nel giudizio d'impugnazione

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