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Sentenza

Sentenza n. 12213/2026 - Roma, Sezione 3T

Per l'esecuzione della sentenza n.13132/2024, pubblicata in data 19/12/2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro nella persona del Giudice Dott. Giovanni Pascarella, attestata conforme così come estratta dal fascicolo telematico e notificata il 24/02/2025 passata in giudicato come da attestazione del 03/09/2025

Giustizia amministrativa202510678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 13132/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 13132/2024, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione, rilevando che il Ministero non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza e richiamando, quanto all'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, Cass. n. 13533/2001. Ha affermato che dalla sentenza oggetto di ottemperanza emerge il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a dare esecuzione al giudicato; nel testo la disposizione non è espressamente citata, ma l'azione è qualificata e decisa come giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La pronuncia ordina all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nomina un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia; nel testo la disposizione non è espressamente citata.

  • Cass. n. 13533/2001

    È richiamata per i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, utilizzati dal TAR per ritenere fondata la pretesa della ricorrente in presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente alleghi l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un giudicato e l'Amministrazione non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla sua corretta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendosi l'Amministrazione limitare a dare esecuzione alla prestazione statuita nella pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, per l'ipotesi di infruttuosa scadenza del termine, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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