Cassazione Penale, Sentenza n. 21681/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. La censura dedotta attiene a un vizio del giudizio di appello: il decreto di citazione per l'udienza sarebbe stato notificato al difensore di fiducia sbagliato, cioè a un omonimo avvocato iscritto al foro di Napoli e non al difensore effettivamente nominato dall'imputato, avvocato del foro di Torre Annunziata. Dalla lettura diretta degli atti, la Corte rileva che nell'atto di nomina il difensore era indicato con nome e cognome corretti e con l'esatto indirizzo del suo studio, mentre la cancelleria aveva usato per errore un diverso indirizzo PEC. Il ricorrente sottolineava inoltre che nel primo grado le comunicazioni erano sempre state inviate al corretto difensore e al corretto indirizzo PEC, e che quindi l'errore aveva impedito la regolare partecipazione del difensore al giudizio di appello. La doglianza viene qualificata come violazione del diritto di difesa per omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso. Verifica direttamente gli atti processuali e accerta che il decreto di citazione per l'appello era stato notificato per errore a un avvocato omonimo, diverso dal difensore di fiducia effettivamente nominato e già noto agli uffici giudiziari. Rileva inoltre che non risultava alcuna memoria conclusiva del difensore corretto e che l'errore aveva inciso sulla sua partecipazione al giudizio. Richiama il principio per cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato, quando determini la sua assenza, integra nullità assoluta e insanabile. In applicazione di tale principio, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra un vizio che incide sul diritto di difesa e, se determina la sua assenza, comporta nullità assoluta e insanabile.
art. 179, comma 1, c.p.p.
La nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia, quando incide sulla partecipazione difensiva all'udienza, è qualificata come assoluta e insanabile.
art. 180 c.p.p.
Se, nonostante l'omesso avviso, il difensore è comunque presente, la nullità non è assoluta ma rientra tra le nullità di ordine generale.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato determina nullità assoluta e insanabile quando comporti la mancata presenza del difensore al giudizio.
- Se il difensore non avvisato è comunque presente in udienza, la lesione del contraddittorio non assume la gravità della nullità assoluta, ma si colloca nell'ambito delle nullità di ordine generale.
- Ai fini della validità dell'avviso al difensore, l'errore dell'ufficio che notifichi l'atto a un professionista omonimo non sana il vizio quando dagli atti risulti agevolmente individuabile il corretto difensore di fiducia, già noto agli uffici per precedenti comunicazioni.
- Nei casi di nullità processuali incidenti sul diritto di difesa, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la fondatezza dell'eccezione processuale.
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