Cassazione Penale, Sentenza n. 39187/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Ndaw Mame Cheikh e aveva condannato il Ministero a corrispondere una somma per il periodo di privazione della libertà subita. Il Ministero ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., insufficienza e illogicità della motivazione della Corte territoriale sostenendo che l'istante avrebbe dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave (gravi imprudenze quali l'essersi recato presso l'abitazione della persona offesa e numerose telefonate), che avrebbero reso ostativo il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello che aveva accertato l'assenza di dolo o colpa grave da parte di Ndaw e aveva governato correttamente il materiale probatorio, tenendo conto anche della successiva sentenza di annullamento senza rinvio della Suprema Corte perché il fatto non sussisteva. Il ricorso ministeriale è stato giudicato generico e privo di un concreto nesso causale tra le condotte addotte e l'adozione o il mantenimento delle misure cautelari. Conseguentemente il provvedimento che aveva riconosciuto l'indennizzo è rimasto valido. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto all'indennizzo salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla applicazione o al mantenimento della custodia cautelare; tale assenza deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Norma richiamata dal ricorrente come fondamento delle censure di motivazione (insufficienza/illogicità). La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non dimostrate, rendendo il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. sussiste se la pronuncia definitiva assolve perché il fatto non sussiste, salvo che sia provato che l'interessato abbia dato causa alla custodia con dolo o colpa grave
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'eventuale causa impeditiva (dolo o colpa grave) valutando la condotta dell'interessato anche anteriormente e posteriormente alla misura, con valutazione ex ante rispetto alla conoscenza del procedimento a suo carico
- Non è necessario che la condotta accertata integri un reato: rileva se quella condotta abbia effettivamente determinato o contribuito in modo grave all'applicazione o al mantenimento della misura cautelare (nesso causale concreto)
- Alcuni comportamenti (es. recarsi a casa della persona offesa, contatti telefonici) non determinano automaticamente la sussistenza di colpa grave; occorre dimostrare il loro apporto causale alla decisione cautelare e la loro rilevanza oggettiva nel quadro indiziario
- In sede di Cassazione le censure sulla motivazione devono essere concrete e specifiche; critiche generiche o affermazioni non corroborate da un'effettiva dimostrazione del nesso causale tra comportamento e misura cautelare comportano l'inammissibilità del gravame
- Il giudice della riparazione può considerare anche la valutazione successiva compiuta nel merito (es. dichiarazioni della persona offesa ritenute illogiche o smentite) per escludere che l'interessato abbia concorso a causare la custodia
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