Cassazione Penale, Sentenza n. 25750/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato che era già stato autorizzato, con ordinanza non impugnata dell'1.6.2023, a svolgere colloqui visivi con i familiari mediante videoconferenza. Successivamente il magistrato di sorveglianza ha disposto che l'amministrazione consentisse due ore di colloquio visivo mensile qualora nel mese precedente il colloquio non fosse stato fruito, con la moglie e con la madre, entrambe detenute in circuito AS3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha reclamato deducendo che, trattandosi di colloqui tra detenuti sottoposti a regimi di sicurezza, era necessario il previo parere della DDA competente e una istruttoria rafforzata ai sensi dell'art. 16.2 della circolare DAP del 2.10.2017. Il tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo ritenendo che i colloqui a distanza fossero assimilabili ai colloqui visivi, per i quali non era richiesta quella istruttoria. Il ricorso per cassazione censurava tale conclusione deducendo violazione degli artt. 1-ter, 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), ord. pen., sostenendo che l'ammissione ai colloqui con congiunti detenuti in regime differenziato o AS3 non poteva avvenire senza l'acquisizione del parere della DDA e senza il vaglio rafforzato previsto dalla circolare, essendo funzionale a prevenire contatti tra sodali della stessa organizzazione criminale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, pur essendo vero che per l'ammissione ai colloqui telefonici sostitutivi con familiari ristretti occorra tener conto del parere non vincolante della DDA secondo la circolare DAP del 2.10.2017, nel caso concreto il detenuto era già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, ai colloqui visivi in videoconferenza. Il provvedimento impugnato non introduceva una nuova ammissione al colloquio, ma solo una modifica delle modalità esecutive di un beneficio già concesso, consentendo il recupero nel mese successivo delle due ore non fruite. In questa fase successiva non era dunque necessaria la previa acquisizione del parere della DDA. La Corte ha inoltre osservato che il parere DDA è funzionale a valutare l'eventuale pericolo al momento dell'ammissione ai colloqui, mentre il pericolo non muta per il solo differimento temporale del colloquio già autorizzato. È stato anche richiamato che, se si tratta di colloqui visivi tramite videoconferenza, l'art. 16 della circolare non prevede comunque il parere della DDA. Quanto alle spese, è stato richiamato il principio per cui il Ministero della Giustizia, quale parte pubblica ricorrente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1-ter ord. pen.
richiamato dal ricorso come norma violata, ma non svolge una autonoma funzione decisiva nella motivazione
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
richiamato dal ricorso come norma violata, senza specifica elaborazione nel dispositivo argomentativo
art. 35-bis ord. pen.
indicato quale base del procedimento di sorveglianza e del ricorso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), ord. pen.
richiamato dal ricorso per sostenere la necessità di un controllo istruttorio rafforzato nei colloqui tra detenuti sottoposti a regime differenziato
art. 16.2 della circolare DAP del 2 ottobre 2017
prevede, per i colloqui telefonici con soggetti ristretti, l'acquisizione del parere non vincolante della DDA competente ai fini dell'accoglimento della richiesta; la Corte ne circoscrive l'ambito, escludendone l'applicazione al caso di modifica delle modalità esecutive di colloqui visivi già concessi
art. 16 della circolare DAP del 2 ottobre 2017
richiamato per i colloqui visivi; la Corte osserva che per tali colloqui non è previsto il parere della DDA e che può essere disposto il prolungamento per due ore se nel mese precedente il colloquio non è stato fruito
art. 35-ter ord. pen.
richiamato nel principio sulle spese processuali per i ricorsi del Ministero in materia di rimedi compensativi penitenziari
art. 354 c.p.p.
non citato nel testo
Massime di principio
- Quando il detenuto è già stato ammesso a colloqui visivi mediante videoconferenza con provvedimento non impugnato, una successiva decisione che ne disciplini soltanto le modalità esecutive o il differimento temporale non equivale a una nuova ammissione al colloquio e non richiede, di regola, la previa acquisizione del parere della DDA prevista per la fase genetica dell'autorizzazione.
- Il parere della DDA previsto dalla disciplina amministrativa sui colloqui con detenuti in regime differenziato ha funzione preventiva rispetto al rischio per la sicurezza al momento dell'ammissione al colloquio; una volta autorizzata la comunicazione controllabile a distanza, il solo spostamento del colloquio non incide sulla valutazione di pericolosità già effettuata.
- Non è corretto estendere automaticamente alla disciplina dei colloqui visivi le regole istruttorie previste per i colloqui telefonici, se la normativa amministrativa distingue espressamente tra le due modalità comunicative.
- Nei procedimenti di sorveglianza promossi dal Ministero della Giustizia, il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non comportano condanna del Ministero alle spese processuali, in quanto parte pubblica.
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