Ordinanza n. 318/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 24.12.2025, notificato in data 25/12/2025, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e D.M. 18.04.2002 Capo di Seconda classe -OMISSIS-”; - di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione il relativo verbale della predetta riunione, cui fa riferimento il provvedimento di cui innanzi tra "i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri", nelle sole parti in cui in cui si invita il ricorrente a presentarsi il giorno 7.1.2026 e si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia – Marinarsen; - e per la condanna del Ministero resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria istanza (Taranto), confermando l'attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare il Ministero resistente alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede di servizio e all'eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che il Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22.5.2026: - del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Civile – PERSOCIV, prot. -OMISSIS- del 19.5.2026, recante “invito a presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e contestuale comunicazione dell’esito del riesame disposto con ordinanza TAR Puglia – Lecce n. 56/2026”, con il quale è stata confermata l’assegnazione del sig. -OMISSIS- alla sede di servizio di La Spezia – Arsenale Militare Marittimo (MARINARSEN), nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione, nell’ambito del transito nei ruoli civili, alla sede di La Spezia – Arsenale Militare Marittimo, confermata all’esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 24 dicembre 2025 con cui, a seguito della non idoneità al servizio militare incondizionato e del transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010, è stato inquadrato nel profilo di Assistente amministrativo FA31 e assegnato alla sede di La Spezia – Arsenale Militare Marittimo. Ha chiesto l’assegnazione a una sede situata nelle zone indicate nell’istanza, in particolare Taranto, con conferma del profilo o attribuzione di un profilo compatibile con lo stato di salute, ovvero la rinnovazione dell’attività amministrativa. Dopo l’accoglimento della precedente domanda cautelare, ha proposto motivi aggiunti contro il provvedimento del 19 maggio 2026, sostenendo che il riesame avesse violato il dictum cautelare e fosse affetto da carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la conferma dell’assegnazione a La Spezia nonostante le esigenze familiari e sanitarie rappresentate e la presenza di scoperture di organico in altre sedi.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha considerato l’atto del 14 maggio 2026 dello Stato Maggiore della Marina, depositato nel corso della fase cautelare, dal quale risultava che la posizione del ricorrente era stata nuovamente valutata e che l’assegnazione era stata confermata sulla base del criterio generale della maggiore carenza di personale, nel profilo assegnato, sul territorio nazionale. Il giudice ha inoltre rilevato che il nuovo annesso alla circolare ministeriale, pubblicato il 31 luglio 2025, tipizza in modo tassativo le ipotesi di deroga al criterio generale, tra cui disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, invalidità civile pari o superiore ai due terzi, riconoscimento della causa di servizio e specifiche ipotesi di ricongiungimento familiare. Tali condizioni non risultavano allegate e documentate nel caso concreto. All’esito della sommaria delibazione cautelare, le motivazioni dell’amministrazione sono state ritenute sufficienti a rendere comprensibili le ragioni della decisione e non viziate sotto il profilo della ragionevolezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Disciplina il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale.
art. 3, comma 3, legge 104/1992
È richiamato quale presupposto di una delle ipotesi tipizzate di deroga ai criteri generali di individuazione della sede di servizio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la conferma dell’assegnazione di un dipendente a una sede di servizio sulla base del criterio organizzativo della maggiore carenza di personale è ragionevolmente motivata quando l’amministrazione esplicita il profilo assegnato, il criterio applicato e l’esito della rivalutazione della posizione individuale.
- Le esigenze personali, familiari e sanitarie del dipendente possono giustificare una deroga ai criteri generali di individuazione della sede soltanto quando rientrano nelle ipotesi previste dalla disciplina amministrativa applicabile e risultano specificamente allegate e documentate.
- Il riesame disposto in sede cautelare soddisfa il relativo obbligo conformativo quando l’amministrazione rivaluta la posizione dell’interessato alla luce dei criteri vigenti e indica le ragioni, organizzative e funzionali, per le quali conferma l’originaria assegnazione.
- In sede cautelare, il provvedimento non è assistito da fumus boni iuris quando le sue motivazioni consentono di ricostruire il percorso logico seguito dall’amministrazione e non emergono profili apprezzabili di irragionevolezza.
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