Sentenza n. 715/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione del Direttore dell’Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR n. 1441 del 19 novembre 2025 con cui l’Amministrazione intimata ha approvato i verbali di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di Solventum Italy S.r.l. del lotto 8 (C.I.G. B4F864F6D2) avente ad oggetto la “Feltro assorbente, idrofilico con sistema di rilascio prolungato di clorexidina gluconato al 2%, idoneo per tutti i cateteri vascolari per pazienti adulti e pediatrici, monouso e sterile” nella procedura aperta per la fornitura di cateteri venosi centrali e periferici, cateteri arteriosi, sistemi di monitoraggio cardiovascolare e relativi accessori (medicazioni speciali e sistemi di fissaggio) occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana mediante conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023; b) della Determinazione di indizione del Direttore del Dipartimento n. 1361 del 29/11/2024 e relativi allegati, del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico recante la griglia contenente le caratteristiche tecniche di minima dei dispositivi medici da offrire nel lotto 8 e dei criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi, nonché del capitolato normativo e prestazionale nei limiti di cui in ricorso; c) della griglia contenente le caratteristiche tecniche di minima dei dispositivi medici da offrire nel lotto 8 e dei criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi in cui si legge a) qualità del materiale (rilascio controllato e prolungato di clorexidina per giorni 7): max 30 punti; b) facilità di rimozione: max 25 punti; c) ampiezza della gamma di misure: max 15 punti, in una al criterio motivazionale per oggettiva genericità dei parametri di valutazione; d) del verbale di gara del 14 luglio 2025, nei limiti di cui in ricorso; e) del verbale di gara del 4 settembre 2025, nei limiti di cui in ricorso; f) del verbale di gara del 17 settembre 2025 (doc. 9), nei limiti di cui in ricorso, in particolare nella parte in cui si legge che la commissione giudicatrice avrebbe ritenuto conforme anche l’offerta tecnica di Solventum Italy S.r.l. ove invece avrebbe dovuto escluderla dal lotto 8 per mancanza dei requisiti tecnici minimi ed essenziali indicati nel capitolato tecnico; g) del verbale di gara del 17 settembre 2025 e del punteggio di punti 30/30 assegnato per il parametro “a) Qualità del materiale (rilascio controllato e prolungato di clorexidina per giorni 7): max 30 pti” sia all’offerta tecnica di Solventum Italy S.r.l. sia a quella della deducente e ben 0,50 (discreto) all’offerta tecnica di Solventum Italy S.r.l. per il sub-criterio “b) facilità di rimozione: max 25 punti” per manifesta illogicità; h) del verbale di gara del 17 settembre 2025 e dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica di Solventum Italy S.r.l. e a quella della deducente e in particolare del punteggio di punti 30/30 assegnato alle due per il parametro “a) qualità del materiale (rilascio controllato e prolungato di clorexidina per giorni 7): max 30 pti” in quanto la commissione giudicatrice, a fronte di un parametro estremamente generico e delle oggettive differenze tecnico-prestazionali dei dispositivi offerti nel lotto 8 dai due concorrenti, si è limitata ad attribuire un punteggio numerico senza esporre alcuna motivazione che consenta di ricostruire ex post e ab externo l’iter logico attraverso cui l’organo tecnico di ESTAR sia addivenuto a tale valutazione; i) del verbale di gara del 3 ottobre 2025, nei limiti di cui in ricorso; l) del verbale di gara del 14 ottobre 2025, nei limiti di cui in ricorso; m) della Determinazione del Direttore dell’Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR n. 249/2025 di nomina della commissione giudicatrice per manifesta incompetenza dei suoi membri nello specifico settore oggetto di gara; n) della convenzione di fornitura relativa al lotto 8 (e degli eventuali contratti applicativi) ove nelle more fosse già stata sottoscritta tra la stazione appaltante e la controinteressata; o) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dall’Amministrazione sanitaria intimata in relazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui qui si controverte (lotto 8); e per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a., della convenzione di fornitura avente ad oggetto il lotto 8 (e degli eventuali contratti applicativi) ove nelle more fosse già stata sottoscritta tra la stazione appaltante e la controinteressata; nonché per la condanna i. in via principale della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell’aggiudicazione definitiva impugnata esclusione dalla gara di Solventum Italy S.r.l., scorrimento della graduatoria e riaggiudicazione della commessa a Gada Italia S.p.A. ovvero, nel caso in cui la convenzione avente ad oggetto i dispositivi medici del lotto in contestazione (e gli eventuali contratti applicativi) fosse già stata sottoscritta tra l’Amministrazione intimata e la controinteressata, al subentro della deducente nell’esecuzione della stessa previa declaratoria di inefficacia dell’atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a; ii. in subordine, nel caso in cui l’Ecc.mo Collegio adito dovesse ritenere comprovata la manifesta illogicità e contraddittorietà, ovvero l’assoluta mancanza di motivazione a supporto dei punteggi numerici assegnati alle due offerte nel lotto di cui qui si controverte (lotto 8), ovvero la mancanza di specifica competenza dei membri della commissione nello specifico settore oggetto di gara si insiste per il risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell’aggiudicazione definitiva impugnata, declaratoria di inefficacia ex art. 122 del c.p.a. della convenzione di fornitura nelle more eventualmente sottoscritto e annullamento della gara ab initio; iii. in estremo subordine, nel caso in cui l’Ecc.mo Collegio adito dovesse ritenere comprovata la manifesta illogicità e contraddittorietà dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice nel lotto di cui qui si controverte (lotto 8), al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell’aggiudicazione definitiva impugnata - in una agli atti tutti alla stessa presupposti - declaratoria di inefficacia ex art. 122 del c.p.a. della convenzione di fornitura ove nelle more eventualmente sottoscritta e con ordine all’Amministrazione intimata di rinnovare il segmento procedimentale relativo alla fase di valutazione delle offerte già presentate. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SOLVENTUM ITALY S.R.L. il 5\1\2026 : Per l’annullamento - della Determinazione del Direttore dell’Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR n. 1441 del 19 novembre 2025 e dei relativi allegati ed in particolare degli atti e dei verbali di gara nella parte in cui è stata ammessa, e comunque non esclusa, l’offerta di Gada Italia S.p.A. per il lotto n. 8 della procedura di cui sopra - in subordine e nei limiti di interesse, in relazione al lotto 8, della lex specialis di gara ed, in particolare, del bando di gara del capitolato normativo e dei relativi allegati, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di accordo quadro, della determinazione di indizione del Direttore del Dipartimento n. 1361 del 29/11/2024 e relativi allegati, nonché di altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati, ivi compresi la Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 24 novembre 2021 con cui è stato approvato il “Programma dell’Attività Contrattuale di ESTAR per l’anno 2022/2023”, i verbali relativi ai lavori del Collegio Tecnico iniziati in data 13 dicembre 2023 e conclusi in data 11 marzo 2024 ed atti collegati, e la documentazione relativa alla consultazione preliminare di mercato, ivi compreso l’allegato A contenente la proposta dei lotti, dei verbali del Comitato Tecnico Regionale n. 1 del 13 dicembre 2023, n. 2 del 13 febbraio 2024, n. 3 del 5 marzo 2024, del verbale conclusivo dell’11 marzo 2024 (doc. 15), del progetto di gara, nonché di ogni atto, di contenuto non conosciuto, con il quale ESTAR ha stabilito il fabbisogno del lotto 8; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 8 della procedura per la fornitura di dispositivi medici, nonché gli atti di gara e i punteggi attribuiti alle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gada Italia S.p.A. ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 8 in favore di Solventum Italy S.r.l., sostenendo che il prodotto offerto dall’aggiudicataria, denominato Tegaderm CHG, non fosse conforme ai requisiti tecnici minimi del capitolato, che richiedeva un feltro assorbente e idrofilico con rilascio prolungato di clorexidina. In particolare, la ricorrente ha dedotto la diversità strutturale del prodotto, privo del disco di schiuma presente nel prodotto da essa offerto, nonché l’assenza o marginalità delle proprietà assorbenti e idrofiliche. Ha inoltre contestato l’ammissione dell’offerta per omessa o insufficiente verifica dell’equivalenza tecnica, l’attribuzione dello stesso punteggio per la qualità del materiale alle due offerte, il punteggio attribuito all’aggiudicataria per la facilità di rimozione, l’insufficienza della motivazione basata su punteggi numerici e l’incompetenza della commissione giudicatrice, assumendo che soltanto uno dei cinque commissari avesse esperienza specifica nel settore degli accessi vascolari. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’esclusione dell’aggiudicataria, il subentro o, in subordine, la rinnovazione della valutazione delle offerte o della gara, nonché la declaratoria di inefficacia dell’eventuale convenzione e il risarcimento in forma specifica. Solventum Italy S.r.l. ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta l’ammissione dell’offerta di Gada e, in subordine, la lex specialis e gli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato il difetto di interesse all’esame del ricorso incidentale. Quanto alla conformità del prodotto, il Collegio ha ritenuto applicabile il principio di equivalenza, poiché la lex specialis individuava le funzioni perseguite dalla caratteristica tecnica: costituire una barriera fisica, mantenere il sito asettico mediante rilascio prolungato di clorexidina e assorbire i liquidi della ferita. Dalla scheda tecnica del Tegaderm CHG risultava che tali funzioni erano soddisfatte, anche se mediante una diversa conformazione strutturale, costituita da una pellicola e da un tampone anziché da un disco di schiuma. La maggiore assorbenza eventualmente posseduta dal prodotto della ricorrente non era decisiva, poiché il capitolato non stabiliva una capacità minima di assorbimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’equivalenza potesse essere desunta implicitamente dalla documentazione tecnica, senza necessità di una motivazione ulteriore quando la rispondenza del prodotto ai requisiti sia ricostruibile dagli atti. È stata respinta anche la censura relativa all’identico punteggio tecnico: la parità di valutazione non è incompatibile con la diversità dei prodotti, potendo indicare una pari apprezzabilità delle rispettive qualità. La doglianza sul punteggio relativo alla facilità di rimozione è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare nel merito una valutazione tecnica della commissione. È stata respinta la censura sulla motivazione numerica, poiché la lex specialis aveva previsto una graduazione articolata dei coefficienti e giudizi intermedi, collegati a criteri predeterminati e intellegibili; il punteggio numerico è quindi risultato sufficiente anche per aspetti qualitativi non riducibili a formule meccaniche. Infine, è stata respinta la censura sull’esperienza dei commissari: il requisito dell’esperienza nello specifico settore non deve essere interpretato in senso rigidamente specialistico o atomistico, ma in modo funzionale alla complessità e trasversalità dell’oggetto contrattuale. Gada Italia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
Disciplina la conclusione dell’accordo quadro richiamato nella procedura di gara.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia della convenzione e per il subentro; non applicati perché il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza consente di ammettere un prodotto composto da materiali o strutturalmente diverso da quello descritto nella lex specialis quando la documentazione di gara individui le finalità e i bisogni che la caratteristica tecnica è destinata a soddisfare e il prodotto alternativo dimostri di assicurare funzioni analoghe o equivalenti.
- La valutazione di equivalenza può risultare anche implicitamente dalla documentazione tecnica dell’offerta, quando da essa sia desumibile la rispondenza del prodotto alle funzioni e ai requisiti sostanziali richiesti dalla lex specialis.
- La circostanza che due prodotti presentino caratteristiche strutturali diverse non impedisce l’attribuzione del medesimo punteggio tecnico, se la commissione può apprezzarne come equivalenti le rispettive qualità funzionali.
- La contestazione giudiziale di un giudizio qualitativo della commissione, fondata su una diversa valutazione della facilità d’uso o di rimozione del prodotto, è inammissibile quando non evidenzi profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, ma si risolva in una sostituzione del giudizio tecnico dell’amministrazione.
- Nelle gare pubbliche il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente anche per valutazioni qualitative, purché la lex specialis predefinisca criteri, subcriteri e graduazioni valutative con sufficiente chiarezza e intellegibilità.
- Il requisito dell’esperienza dei commissari nello specifico settore dell’appalto deve essere interpretato in modo funzionale e non atomistico, considerando la complessità e la trasversalità dell’oggetto contrattuale e non imponendo una specializzazione coincidente con ogni singolo profilo tecnico della fornitura.
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