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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20507/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua richiesta di ottemperanza al provvedimento del 28/12/2018. Attanasio sosteneva che la mancata possibilità di ottenere copie cartacee (stampa dei files) dal personal computer carcerario equivalesse, di fatto, al mancato utilizzo del computer per la preparazione della difesa, e che pertanto il giudice avrebbe errato nell'escludere la tutela richiesta ai sensi degli artt. 666 e 677 cod. proc. pen. e dell'art. 35-bis Ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento di ottemperanza disciplinato dall'art. 35-bis sia limitato all'esecuzione del contenuto della decisione precedente e non consenta di introdurre profili nuovi rispetto a quanto originariamente deciso; poiché il provvedimento del 28/12/2018 non aveva autorizzato l'uso della stampante, la domanda di ottemperanza nella parte relativa alla stampa dei files non rientrava nel perimetro della precedente statuizione. Perciò la decisione di non luogo a provvedere era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Costituisce il procedimento per ottenere l'ottemperanza alle decisioni contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; la fase di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non permette di introdurre nuove pretese né di ampliare il contenuto già statuibile nel provvedimento originario.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Rilevato come norma procedurale riferita ai provvedimenti del giudice per le misure cautelari o simili; qui richiamata in relazione al procedimento di ottemperanza svolto dal Magistrato di sorveglianza.

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nei motivi; nell'ambito del caso, le doglianze sono state esaminate ma il Collegio ha ritenuto che non vi fosse violazione tale da configurare diritto all'ottemperanza per la stampa dei files.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare le spese e una somma di euro tremila.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 146/2013 conv. legge n. 10/2014

    Richiamata nella motivazione come fonte che ha introdotto l'art. 35-bis per colmare il deficit di tutela contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; contestualizza la ratio della norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero nel procedimento; atta a documentare la posizione dell'accusa sulla procedura di cassazione.

Massime di principio

  • Il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis è limitato all'esecuzione del contenuto della decisione precedente: non può essere usato per introdurre nuove pretese o ampliare il perimetro del giudicato.
  • Se il provvedimento che si chiede di ottemperare non autorizza un mezzo o una modalità (es. stampa dei files), il giudice dell'ottemperanza non può ordinarne l'uso: la domanda sarà respinta o dichiarata inammissibile nella parte eccedente.
  • In fase di ottemperanza il ricorrente deve circoscrivere la richiesta al contenuto letterale e funzionale del provvedimento definitivo; ambiguità o richieste più estese comportano il rischio di inammissibilità.
  • Le impugnazioni infondate o che sollevano questioni già definite possono comportare condanna alle spese e all'obbligo di versare somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per ottenere tutela su aspetti non trattati nel provvedimento definitivo occorre proporre l'azione di merito appropriata (es. nuovo ricorso in cognizione) e non il procedimento di ottemperanza.

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