Sentenza del 03/07/2023 n. 18757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. chiedeva il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10% trattenuta sul bonus 2013 dal suo datore di lavoro Lazard Srl. Il ricorrente sosteneva che i presupposti dell'art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non sussistevano: primo, perché la retribuzione variabile non superava il triplo della parte fissa; secondo, perché Lazard svolge attività di consulenza e non rientrerebbe nel settore finanziario soggetto al prelievo. L'Agenzia negò il rimborso; sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale respinsero il ricorso, ritenendo applicabile la modifica normativa introdotta dal D.L. 98/2011 (comma 2-bis) che estende la base imponibile all'ammontare eccedente la parte fissa e una lettura ampia del concetto di settore finanziario. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione, deducendo tra l'altro violazione del giudicato, errata interpretazione del testo e erronea qualificazione soggettiva della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul giudicato per mancanza di identità di parti e controversie con i precedenti giudizi citati. Ha confermato l'interpretazione secondo cui il comma 2-bis introdotto dal D.L. 98/2011 ha effettivamente modificato la base imponibile: a decorrere dal 17 luglio 2011 l'addizionale si applica sull'ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che la variabile superi il triplo della retribuzione fissa. Ha altresì confermato un'interpretazione ampia del concetto di settore finanziario, ricomprendendo anche soggetti non necessariamente vigilati o non erogatori di credito ma attivi nella consulenza e nelle attività finanziarie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito) e possibile obbligo del contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33, conv. L. n. 122/2010
comma 1 originario e comma 2; previsione originaria di addizionale del 10% sui compensi che eccedono il triplo della parte fissa per dirigenti del settore finanziario
Norma originaria prevedeva prelievo solo sulla quota eccedente il triplo della parte fissa e limitata a dirigenti del settore finanziario; tuttavia la Corte ha ritenuto che la successiva novella abbia tacitamente abrogato il requisito quantitativo per i compensi erogati dal 17 luglio 2011 in poi.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis, conv. L. n. 111/2011 (introduzione comma 2-bis)
comma 2-bis: applicazione delle disposizioni sui compensi sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione
La Corte interpreta il comma 2-bis come modifica della base imponibile per i compensi erogati dalla data indicata (17/07/2011), ampliando la base imponibile e implicando che non sia più necessario il superamento del triplo della retribuzione fissa.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
citato nel dibattito sulla nozione di operatore finanziario
Richiamato dal ricorrente per sostenere una definizione ristretta di settore finanziario; la Corte tuttavia ritiene che il legislatore non abbia voluto limitare la platea ai soli soggetti vigilati dal T.U.B.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
interpretazione amministrativa secondo cui la base imponibile va riferita alla quota che eccede il triplo della retribuzione fissa
La Corte ritiene prevalente l'esame testuale, teleologico e la successiva modifica normativa e la giurisprudenza, ritenendo la circolare non vincolante rispetto all'effetto estensivo della novella normativa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014
richiamata nella motivazione
La Consulta non ha delimitato ulteriormente il concetto di settore finanziario; la Corte di Cassazione interpreta il precedente costituzionale come compatibile con una visione ampia della platea dei soggetti sottoposti al prelievo.
D.P.R. 115/2002, art. 13 (oneri contributo unificato)
art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis richiamati per contributi
Richiami procedurali per il versamento del contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.
Massime di principio
- Per i compensi erogati dal 17 luglio 2011 in poi l'addizionale del D.L. 78/2010 art. 33 si applica sulla quota che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità del superamento del triplo della stessa.
- Il concetto di 'settore finanziario' va interpretato in senso ampio e funzionale alla ratio della norma: rientrano anche soggetti non necessariamente vigilati o erogatori di credito ma operativi nella consulenza e in attività con rilevanza finanziaria.
- Le interpretazioni amministrative (circolari) non prevalgono sulla lettura testuale e teleologica della norma e delle sue modifiche intervenute con legge; la giurisprudenza della Corte di Cassazione può confermare un'efficace lettura estensiva.
- La modificazione di una norma tramite inserimento di un comma che disciplina la base imponibile può avere effetto di tacita abrogazione delle disposizioni precedenti incompatibili nella parte in cui operano contemporaneamente; è necessario valutare la coerenza testuale e la volontà del legislatore (lavori preparatori).
- Per invocare l'efficacia del giudicato sostanziale è necessaria identità di parti, petitum e causa petendi: sentenze su questioni giuridiche affini non producono effetti vincolanti se non sussiste identità delle parti.
- Nelle controversie tributarie che riguardano qualificazione soggettiva del datore di lavoro nel settore finanziario occorre valutare la funzione economico-sociale dell'attività e non solo la forma giuridica o l'iscrizione a registri di vigilanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2023Sentenza del 03/07/2023 n. 212 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
- Sentenza · 3 lug 2023Sentenza del 03/07/2023 n. 1880 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 3 lug 2023Sentenza del 03/07/2023 n. 2136 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2023Sentenza del 03/07/2023 n. 18624 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 lug 2023Sentenza del 03/07/2023 n. 18629 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 lug 2023Sentenza del 03/07/2023 n. 18635 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →