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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 492 del 6 aprile 2021, resa nel giudizio 336/2021, passata in giudicato; e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202400413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Delibera della Giunta Comunale di Fasano che ha ricondotto la scadenza delle concessioni demaniali marittime dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024, oltre agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 492 del 6 aprile 2021, sostenendo che essa avesse accertato in via definitiva il proprio diritto alla prosecuzione delle concessioni sino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018. Ha dedotto la violazione o elusione del giudicato, dell’art. 112 c.p.a., dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 34 c.p.a., dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità e altri vizi. In via subordinata ha contestato la violazione degli artt. 3, 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà, l’errore nei presupposti, la lesione del legittimo affidamento e la violazione dell’art. 12 della direttiva Bolkestein. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione della disciplina sopravvenuta che avrebbe consentito, in presenza dei requisiti, la proroga sino al 31 dicembre 2025, nonché la violazione delle garanzie partecipative. Il Comune ha sostenuto che la delibera si limitasse a ricognire le sopravvenienze normative incidenti sulla durata dei rapporti concessori.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la precedente sentenza avesse disposto in senso costitutivo una proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2033. La pronuncia precedente aveva invece riconosciuto, in relazione alla disciplina allora vigente, gli effetti della legge-provvedimento di cui all’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018. Poiché la materia è stata successivamente modificata da ulteriori interventi legislativi, il giudicato relativo a un rapporto di durata non impedisce l’applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che ne modifichino il contenuto o la disciplina. La delibera comunale è stata quindi qualificata come atto meramente ricognitivo delle sopravvenienze, privo di natura provvedimentale e non elusivo del giudicato; perciò non occorrevano né un procedimento di autotutela né le garanzie partecipative proprie dell’adozione di un provvedimento modificativo. Il motivo subordinato relativo alla possibile proroga sino al 31 dicembre 2025 è stato ritenuto superato, poiché il Comune aveva successivamente disposto la proroga delle concessioni sino al 30 settembre 2027. Il TAR ha inoltre richiamato la disciplina vigente dell’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, come modificata dal decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, applicabile anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della legge n. 145 del 2018. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha interpretato la portata del giudicato e verificato la conformità dell’attività comunale.

  • art. 112 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta perché la delibera comunale non ha disatteso il contenuto conformativo della precedente sentenza.

  • art. 1, commi 682 e seguenti, legge n. 145/2018

    La precedente sentenza aveva riconosciuto gli effetti della proroga prevista dalla disposizione allora vigente, senza attribuire costitutivamente una posizione immutabile sino al 31 dicembre 2033.

  • art. 3, comma 1, legge n. 118/2022

    in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145

    Nel testo vigente, la disciplina della durata si applica anche alle concessioni in essere fondate su proroghe o rinnovi disposti ai sensi della legge n. 145/2018.

  • decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024

    Ha ulteriormente modificato la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime e ha precisato l’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022.

  • artt. 3, 7 e 21-nonies l. 241/1990

    Le censure fondate sulla necessità di motivazione, partecipazione e autotutela sono state respinte perché l’atto comunale è stato qualificato come mera ricognizione normativa e non come provvedimento modificativo del rapporto.

  • art. 12 della direttiva 2006/123/CE

    La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza riconosce gli effetti di una legge-provvedimento sulla durata di un rapporto concessorio, essa non attribuisce necessariamente in via costitutiva una posizione di vantaggio immutabile per l’intero periodo temporale previsto dalla disciplina allora vigente.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato relativo agli aspetti futuri del rapporto non impedisce l’applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che modifichino il contenuto materiale del rapporto o la disciplina applicabile.
  • Gli atti dell’amministrazione che si limitano a ricognire gli effetti di successive modifiche legislative sulla durata di concessioni demaniali non hanno natura provvedimentale modificativa e, pertanto, non richiedono l’attivazione dell’autotutela decisoria né delle garanzie partecipative previste per i procedimenti provvedimentali.
  • La verifica dell’elusione del giudicato richiede di interpretare il contenuto effettivamente conformativo della pronuncia da eseguire, distinguendo l’accertamento degli effetti di una disciplina vigente dalla costituzione giudiziale di una posizione destinata a restare insensibile alle sopravvenienze.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanzaAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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