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Sentenza

Sentenza n. 1942/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Comportamento omissivo del Comune rispetto al pagamento dei compensi richiesti per il servizio di tesoreria svolto nel periodo 1 ottobre 2015-31 dicembre 2016, nonché mancato riconoscimento dell’indennizzo per arricchimento senza causa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio originariamente promosso dinanzi alla Corte dei conti, dopo che quest’ultima aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ha chiesto l’accertamento della cessazione dell’efficacia della precedente convenzione di tesoreria, scaduta il 30 settembre 2015, e l’accertamento del diritto al pagamento dei compensi relativi al servizio reso successivamente, in assenza di valide pattuizioni contrattuali, per complessivi euro 24.386,63 oltre interessi. In subordine ha domandato il pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l’arricchimento senza causa derivante dall’utilizzazione del servizio da parte del Comune. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, adottato in esecuzione di un accordo transattivo sottoscritto dal Comune. La rinuncia è stata notificata presso la sede legale dell’ente e non presso il procuratore costituito.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il merito delle pretese relative ai compensi e all’indennizzo. Ha rilevato che non ricorrevano i presupposti formali per dichiarare l’estinzione ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., poiché la rinuncia non era stata notificata al procuratore costituito almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tuttavia, dalla rinuncia irrituale e dal comportamento complessivo delle parti, nonché dall’accordo transattivo intervenuto, il Collegio ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo che il principio dispositivo e la disponibilità dell’interesse al ricorso impedissero una decisione nel merito contro la volontà della parte ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione dell’andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 172, lett. d), d.lgs. 174/2016

    La Corte dei conti giudica “su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”.

    La norma è richiamata per descrivere il giudizio originariamente promosso davanti alla Corte dei conti, la quale ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia ritualmente notificata alle altre parti e non opposta determina l’estinzione del processo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

    Anche una rinuncia irrituale può costituire, insieme al comportamento delle parti e agli atti sopravvenuti, argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e fondare l’improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta carenza di interesse impedisce la pronuncia sul merito e impone la declaratoria di improcedibilità, anche d’ufficio.

  • art. 2041 c.c.

    È richiamato quale fondamento della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, non esaminata dal TAR a causa dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata ritualmente alle parti interessate almeno dieci giorni prima dell’udienza, in assenza di opposizione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
  • Quando la rinuncia non rispetta le formalità dell’art. 84, comma 3, c.p.a., il giudice può comunque desumere dalla rinuncia irrituale, dagli atti sopravvenuti e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; se manifesta univocamente di non avere più interesse, il giudice non può decidere il merito contro tale volontà, in applicazione del principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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