Cassazione Penale, Sentenza n. 13955/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il riconoscimento della recidiva. L'appellante sosteneva che il riconoscimento della recidiva, anche se "subvalente" e privo di effetto immediato sulla misura della pena, incide comunque sulla determinazione complessiva del disvalore del fatto e produce effetti nella fase esecutiva, determinando pertanto interesse ad impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per "aspecificità": pur riconoscendo che l'interesse a impugnare il riconoscimento della recidiva sussiste anche se questa è subvalente, ha ritenuto che il ricorrente non abbia effettivamente contestato in modo specifico la parte della sentenza che afferma l'esistenza della recidiva (motività diffusa e articolata). Per l'inammissibilità è stata quindi applicata la sanzione di condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere il vizio di motivazione relativo al riconoscimento della recidiva; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale perché il ricorso è stato ritenuto aspecifico
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma processuale che consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata in sede di celebrazione del giudizio
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti speciali (cd. "resipiscenza" e simili); la sentenza impugnata aveva valutato che la condotta successiva dell'imputato giustificava l'applicazione di circostanze in regime di prevalenza rispetto alla recidiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva è impugnabile anche se "subvalente" e non ha aumentato la pena, perché può avere effetti nella fase esecutiva e sul profilo del disvalore; pertanto l'interesse ad impugnare sussiste in linea di principio
- Un ricorso è inammissibile se aspecifico: chi impugna deve contestare in modo chiaro e specifico la parte della motivazione o del dispositivo che afferma l'esistenza della recidiva, non limitandosi a dedurre effetti teorici o generici
- Se si vuole impugnare il riconoscimento della recidiva, è necessario indicare puntualmente i motivi di fatto e di diritto che ne contestano l'esistenza o la rilevanza (es.: errori nella valutazione dei precedenti, difetto dei presupposti giuridici, vizi probatori)
- Nei ricorsi per cassazione contro l'accertamento di recidiva, è utile anche far emergere concretamente gli effetti esecutivi e patrimoniali che deriverebbero dal suo riconoscimento per dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione
- In assenza di una contestazione specifica della motivazione che riconosce la recidiva, il giudice di legittimità può non entrare nel merito e dichiarare il ricorso inammissibile con condanna alle spese e ammenda
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →