Cassazione Penale, Sentenza n. 48837/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ascritto (art. 337 c.p.) sostenendo, con due motivi: 1) nullità e violazione di legge per omessa notifica della citazione a giudizio in appello e dell'avviso di udienza al difensore, poiché le notifiche via PEC erano state inviate ad un avvocato omonimo e non al difensore effettivo (elettivamente domiciliato presso quest'ultimo); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, deducendo che la condotta imputata era stata posta in essere dopo la identificazione dell'imputato e quindi senza volontà oppositiva, consistendo in una reazione di protesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha dichiarato l'annullamento della sentenza impugnata per la nullità derivante dall'omessa e irregolare notificazione (invio della PEC a professionista omonimo e non al difensore del foro corretto) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. La Corte ha motivato che la comunicazione delle sole conclusioni scritte del Pubblico Ministero non è equipollente alla regolare citazione e avviso di udienza (diversi termini e finalità), che la nullità è assoluta e insanabile anche nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare e che la comparizione non ha sanato la nullità perché il difensore aveva manifestato di non volersi avvalere della conoscenza del procedimento così acquisita. Il processo è rinviato ad altra sezione: non è intervenuta prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma in relazione alla quale è stata contestata la condotta dell'imputato (reato per cui era stato condannato); la sentenza di legittimità si è pronunciata sulla regolarità del procedimento, non sulla rinnovata valutazione della sussistenza del reato.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento alla nullità per difetto di notifica: la mancata citazione legittima l'annullamento quando la notifica non sia stata eseguita correttamente.
art. 179 cod. proc. pen.
Complementare all'art.178 sul vizio di notifica; utilizzata per ricondurre la mancata comunicazione a causa di nullità procedurale rilevante.
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che disciplina il rito cartolare (contraddittorio scritto) in appello durante il periodo emergenziale: la Corte ha spiegato che le comunicazioni delle conclusioni scritte previste da questo articolo non sono equipollenti alla regolare citazione e all'avviso di udienza, anche per differenti termini e finalità (non sanano la nullità della citazione).
art. 184 cod. proc. pen.
Norma sulla sanatoria delle nullità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la comparizione della parte non cita non sanerebbe la nullità quando la parte dichiari di essersi rappresentata nel processo solo per far valere l'irregolarità, con diritto a nuovo termine non inferiore a quello previsto per la citazione.
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio e dell'avviso di udienza deve essere eseguita all'indirizzo del difensore effettivo (anche quando è indicato un domicilio elettivo); l'invio a un omonimo o indirizzo diverso può determinare nullità assoluta.
- Nei giudizi celebrati con il rito cartolare (art. 23-bis DL 137/2020 conv. L.176/2020) la comunicazione delle sole conclusioni scritte del Pubblico Ministero non sostituisce la regolare notifica della citazione e dell'avviso: differiscono termini e finalità e non sanano l'omessa citazione.
- La nullità derivante dall'omessa citazione è assoluta e, se tempestivamente dedotta, la Corte d'appello è tenuta a disporre la rinnovazione delle notifiche; la comparizione della parte non sempre produce sanatoria se la parte dichiara di essere comparsa soltanto per far rilevare l'irregolarità.
- Se la nullità è accertata in sede di legittimità e il reato non è prescritto, la Corte di Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello per garantirne la regolare celebrazione.
- In presenza di domicili elettivi e comunicazioni telematiche (PEC) è necessario verificare attentamente la corrispondenza dell'indirizzo e dell'iscrizione al Foro del destinatario per evitare errori di notifica; gli uffici giudiziari devono adottare controlli specifici per le PEC omonime.
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