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Sentenza

Sentenza n. 1068/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza nr. 421/2024, pubblicata il 26.08.2024, RG 705/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, G.I. Dott.ssa Tanai De Antoniis, avente ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 421/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 421/2024, pubblicata il 26 agosto 2024 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto l'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, secondo le modalità indicate nel titolo. Ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato che il titolo giudiziale non era stato eseguito e, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, ha accolto la domanda, dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con 120 giorni per l'esecuzione. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per procedere in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del titolo giudiziale occorre che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione; nel caso concreto il presupposto era soddisfatto.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L'indennizzo è stato negato in assenza di specifiche ragioni per dubitare del sollecito adempimento, quando la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il creditore può agire per l'ottemperanza del titolo giudiziale nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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