Sentenza n. 5789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 5905 del 4 novembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5905/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire in variante relativa a interventi commerciali-direzionali nel PUA Nord di via Giovanni Falcone
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione del diniego comunale n. 109739 del 20 settembre 2023, relativo all’istanza di permesso di costruire in variante presentata il 26 settembre 2022 per i lotti L1.1-A e L2.1-H dell’UMI 1 del PUA Nord di via Giovanni Falcone. Con il primo motivo ha contestato l’asserita sostanziale sovrapponibilità tra la variante del 2022 e le precedenti istanze di variante del 2020, già respinte e ritenute legittime dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8370/2021; ha dedotto l’omessa valutazione della perizia tecnica e la novità progettuale della variante del 2022. Con il secondo motivo ha sostenuto che le opere richieste fossero necessarie per conformarsi ai pareri dei Vigili del fuoco del 2022. Con il terzo motivo ha censurato l’affermazione secondo cui il mancato inizio dei lavori sarebbe dipeso da una scelta della società, anziché da un’impossibilità oggettiva derivante dalla mancata acquisizione del parere antincendio; ha richiamato alcune diffide rivolte al Comune e una richiesta dei Vigili del fuoco di integrare relazioni e grafici. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 151/2011 e dell’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo di avere provato l’impossibilità di iniziare i lavori senza l’adeguamento del progetto alla normativa antincendio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello applicando il criterio della ragione più liquida e ritenendo non necessario esaminare le eccezioni preliminari riproposte dal Comune. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’appellante non ha indicato specificamente le differenze tra le istanze del 2020 e quella del 2022, né ha puntualmente illustrato in quali passaggi della perizia tecnica sarebbe stata dimostrata l’erroneità dell’accertamento comunale e della sentenza di primo grado. Dal confronto tra le opere descritte nelle precedenti istanze e quelle oggetto della nuova domanda è emersa una sostanziale corrispondenza, comprendente modifiche ai filtri antincendio, ai cavedi, alle zone filtro e alla distribuzione interna; inoltre, la società non ha contestato specificamente la ricostruzione comunale secondo cui la variante avrebbe comportato modifiche alla maglia strutturale, ai blocchi scala, alle unità immobiliari e alle superfici dei terrazzi, con necessità di demolizione e ricostruzione degli edifici già assentiti. Il secondo motivo è stato respinto perché il parere dei Vigili del fuoco del 23 settembre 2022, prodotto in giudizio, si limitava a esprimere parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa antincendio, senza attestare l’impossibilità di eseguire i lavori in assenza dell’accoglimento della variante. Quanto al precedente parere del 6 maggio 2020, l’unica prescrizione riguardava l’accesso dei mezzi di soccorso alla corte scoperta e non risultava causalmente idonea a imporre le modifiche progettuali richieste. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di primo grado e non dimostravano il nesso tra i pareri dei Vigili del fuoco e la necessità di presentare le nuove istanze di variante. La doglianza fondata sulla violazione delle norme antincendio è stata ritenuta avulsa dall’accertamento concreto secondo cui la prescrizione del 2020 non richiedeva modifiche al progetto assentito. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. La società appellante è stata condannata a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in euro 6.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
Il Comune ne ha dedotto la violazione per aspecificità dell’appello, ma il Consiglio di Stato ha deciso la causa direttamente nel merito applicando la ragione più liquida, senza esaminare l’eccezione.
art. 5, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata in relazione alla necessità della previa acquisizione del parere dei Vigili del fuoco; tuttavia, la sua violazione o il relativo procedimento non dimostrano, da soli, che le varianti richieste nel 2022 fossero causalmente necessarie.
art. 3 d.P.R. n. 151/2011
La norma è richiamata con riferimento al parere di conformità antincendio; il parere favorevole dei Vigili del fuoco non è stato ritenuto prova dell’impossibilità di eseguire i lavori senza l’approvazione della variante.
art. 4 d.P.R. n. 151/2011
La disposizione è invocata dall’appellante, ma la censura è stata ritenuta non idonea a dimostrare il rapporto di necessaria conseguenzialità tra prescrizioni antincendio e opere oggetto della variante.
art. 5 d.P.R. n. 151/2011
La disposizione è invocata dall’appellante, ma il giudice ha rilevato l’assenza di prova circa l’impossibilità oggettiva di iniziare i lavori senza le modifiche progettuali richieste.
art. 99 c.p.a.
È richiamato il principio della ragione più liquida, desunto dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, che consente di definire la controversia esaminando direttamente la questione manifestamente infondata senza scrutinare le eccezioni pregiudiziali.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, chi impugna il diniego di una variante edilizia deve indicare puntualmente le differenze progettuali rispetto a precedenti istanze già respinte e dimostrare, mediante un confronto specifico tra gli elaborati e le opere richieste, l’erroneità dell’accertamento di sostanziale sovrapponibilità; il mero rinvio a una perizia di parte o la sua parziale trascrizione non soddisfano tale onere.
- Il parere favorevole dei Vigili del fuoco sulla conformità di un progetto alla normativa antincendio non dimostra, in assenza di una prescrizione espressa e causalmente riferibile alle opere richieste, che l’esecuzione dei lavori sia impossibile senza l’accoglimento di una variante edilizia.
- Una prescrizione antincendio limitata alla garanzia dell’accesso dei mezzi di soccorso non può essere considerata, senza specifica prova tecnica, causa necessaria di modifiche strutturali, distributive o planovolumetriche dell’edificio.
- I motivi d’appello devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono infondati i motivi che si limitano a riproporre in modo apodittico la tesi già respinta senza spiegare perché gli accertamenti posti a fondamento della decisione sarebbero erronei.
- La parte che sostiene che una variante edilizia sia imposta da prescrizioni di prevenzione incendi deve provare il nesso causale tra tali prescrizioni e le opere progettuali richieste, non essendo sufficiente la mera successione temporale tra i pareri dei Vigili del fuoco e la presentazione dell’istanza.
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