Sentenza n. 10551/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Spagna) e contrassegnata da n. 43381 e inoltrata il 10.04.2025; PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; PER LA NOMINA di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea, presentata il 10 aprile 2025. Ha dedotto la scadenza del termine per la conclusione del procedimento, individuato nel termine complessivo massimo di 120 giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, nonché chiesto l'ordine giudiziale di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento espresso né l'esistenza di elementi idonei a escludere l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, siano sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che l'amministrazione non si era pronunciata entro il termine complessivo massimo di quattro mesi, comprendente i trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni e i tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere seriale e massivo dei procedimenti. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale dell'azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento finale sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
È richiamato per il mutamento della denominazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso fanno sorgere l'obbligo dell'amministrazione competente di provvedere e legittimano l'azione avverso il silenzio.
- Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, il procedimento di riconoscimento si articola in un termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e, dalla presentazione della documentazione completa, in un ulteriore termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento finale; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.
- L'accertamento del silenzio-inadempimento non comporta il riconoscimento sostanziale del titolo estero, ma impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'adozione dell'atto dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →