Cassazione Civile, Ordinanza n. 17658/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della CGT regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente con annullamento della cartella di pagamento impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, quale responsabile dell'assistenza fiscale per un CAAF, aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale su una dichiarazione modello 730 relativa all'anno d'imposta 2015, per l'asserita infedeltà del visto di conformità apposto. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile la disciplina più favorevole sopravvenuta in tema di visto infedele; in appello l'ufficio aveva ottenuto riforma della decisione e il ricorso incidentale del professionista era stato respinto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, dell'art. 3 d.lgs. 472/1997, dell'art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che la natura sanzionatoria della pretesa imponesse l'applicazione del favor rei e quindi della disciplina sopravvenuta più mite; 2) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 e dell'art. 132 c.p.c., per incompetenza territoriale dell'ufficio di Genova a formare il ruolo, poiché la competenza spettava alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla motivazione apparente della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, affermando che la responsabilità per visto infedele ha anche funzione punitiva e che la competenza all'iscrizione a ruolo spetta inderogabilmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accolto il ricorso introduttivo e annullato la cartella di pagamento per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 241/1997
comma 1, lett. a); comma 1, lett. a-bis); comma 2
La responsabilità del soggetto che rilascia il visto di conformità infedele ha funzione anche punitiva; la competenza a contestare l'infrazione e a iscrivere a ruolo le somme dovute spetta inderogabilmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore.
art. 3 d.lgs. 472/1997
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva della pretesa e dell'applicazione della disciplina più favorevole.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della quantificazione più gravosa della pretesa.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione e l'individuazione del giudice/ufficio competente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
È il presupposto del controllo formale che ha originato la cartella di pagamento.
art. 13 D.M. n. 164 del 1999
Richiamato per identificare il regime della dichiarazione presentata con le modalità assistite da visto di conformità.
Massime di principio
- La pretesa nei confronti del soggetto che appone un visto di conformità infedele, quando la norma le attribuisce anche funzione punitiva, deve essere fatta valere secondo la competenza amministrativa prevista espressamente dalla legge; tale competenza non è derogabile da uffici diversi.
- In tema di visto di conformità infedele, l'iscrizione a ruolo delle somme richieste al trasgressore spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore, anche se la segnalazione proviene da uffici territoriali diversi.
- L'inosservanza della competenza funzionale/territoriale stabilita dalla disciplina speciale determina l'illegittimità dell'atto di iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento.
- Quando il motivo fondato comporta la definizione piena della controversia e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando l'atto impugnato.
- Se un motivo di ricorso è accolto per ragioni assorbenti, gli ulteriori motivi restano privi di esame.
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