Cassazione Penale, Ordinanza n. 09040/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione. L'unico motivo deduceva l'asserita non correttezza della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto meramente reiterativo delle doglianze già esposte in appello e già disattese, quindi non specifico e solo apparente. La sentenza impugnata aveva valorizzato, per inferire la consapevolezza dell'origine illecita dei beni, la mancanza di una ragionevole spiegazione sulla provenienza della merce e la condotta dell'imputato che scaricava la merce da solo, di notte, in un luogo estraneo alla sua vita personale e lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse in modo argomentato con la sentenza d'appello e che, in ogni caso, la motivazione sul dolo della ricettazione fosse coerente con i principi consolidati: la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche da elementi indiziari univoci e dalla mancata spiegazione attendibile del possesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene; tale elemento soggettivo può essere provato anche indirettamente tramite indizi gravi e univoci e mediante la mancata spiegazione attendibile dell'origine del possesso.
art. 712 c.p.
È richiamato come parametro di raffronto per gli indizi da cui può desumersi la consapevolezza dell'illecita provenienza della cosa, purché i sospetti siano tali da escludere che il bene possa essere legittimamente detenuto da chi lo offre.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza reale critica argomentata, integra un motivo aspecifico e solo apparente, quindi inammissibile.
- Nel delitto di ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita del bene non richiede la conoscenza analitica di tutte le modalità del reato presupposto; è sufficiente la prova della malafede desunta da elementi indiretti, purché la loro convergenza logica sia univoca.
- La provenienza illecita della cosa può essere inferita dalla qualità del bene, dal contesto del rinvenimento e dalla condotta dell'agente, soprattutto quando il possessore non offra una spiegazione attendibile e ragionevole dell'origine del possesso.
- La disponibilità di merce di provenienza sospetta, unita a modalità di detenzione o movimentazione incompatibili con una lecita provenienza, può sorreggere la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione anche in assenza di prova diretta del dolo.
Come è indicizzato
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