Cassazione Penale, Sentenza n. 21586/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto il reclamo proposto da Arfaoui contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara. L'istanza del ricorrente chiedeva la riduzione della pena (rimedi inibitorio e risarcitorio) ex art. 35‑ter ord. pen. per condizioni di detenzione degradanti relative a: periodo presso la Casa circondariale di Teramo (17/07/2019-31/03/2023) e periodi di presofferto presso Roma Regina Coeli (08/05-01/06/2015) e Casa di Vasto (01/06/2015-21/03/2016 e 11-17/07/2019). Si deducevano, tra l'altro, erronea valutazione del cumulo, mancanza o carenza di motivazione, errata quantificazione dello spazio individuale netti del letto e degli arredi, omissione di valutazione degli elementi difensivi e mancato adeguamento ai principi della Corte EDU e della giurisprudenza della Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'omessa valutazione, da parte del Tribunale, dei periodi di presofferto trascorsi nel 2015-2016 presso gli istituti di Roma Regina Coeli e di Vasto, avendo tali periodi formato oggetto del cumulo nella successiva esecuzione e, quindi, non soggiacendo al termine decadenziale di sei mesi se computabili ai fini dell'esecuzione attuale. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a quella omissione e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza de L'Aquila per nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è stato invece respinto per il resto: la Corte ha ritenuto non violata la legge in ordine alla decisione sul periodo trascorso a Teramo, condividendo il calcolo dello spazio individuale (mq 3,575 netti) e la valutazione dei fattori compensativi che hanno escluso il carattere degradante della detenzione in quel periodo. Le rimanenti censure sono state considerate inammissibili o infondate.
Norme richiamate
art. 35‑ter ord. pen.
Regola i rimedi inibitori e risarcitori per la detenzione degradante: prevede la riduzione della pena (rimedio in forma specifica) se la detenzione degradante è in corso o computabile nell'esecuzione del titolo in corso; contempla termine decadenziale di sei mesi per la richiesta di ristoro patrimoniale quando la custodia cautelare è cessata e non computabile nell'esecuzione attuale.
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Divieto di trattamenti inumani o degradanti; utilizzato come parametro per valutare se lo spazio individuale e le condizioni carcerarie configurino violazione dei diritti fondamentali.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; in sede di cassazione per i rimedi ex art. 35‑ter è sindacabile la violazione di legge o la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (riferimenti procedurali alla regolamentazione del processo esecutivo e dei provvedimenti), come norma connessa alla censura di violazione di legge.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla nullità per omessa valutazione degli atti difensionali; attiene alla valutazione in sede di impugnazione degli atti processuali.
artt. 13 e 111, comma 6 Cost.
Richiamate nella critica sulla motivazione e sul diritto di difesa; l'art. 111 c.6 riguarda l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e il diritto ad impugnare.
art. 3 e art. 27 Cost.
Art. 3 Cost. (uguaglianza) e art. 27 Cost. (finalità rieducativa della pena) evocati in funzione dei principi costituzionali che presidiano il trattamento dei detenuti e la dignità umana.
Massime di principio
- La riduzione della pena in forma specifica ex art. 35‑ter è proponibile senza termine decadenziale quando la detenzione degradante è computabile nell'esecuzione del titolo attualmente in corso (cioè la custodia precedente è inclusa nel cumulo/unificazione e non vi è discontinuità esecutiva).
- Se la violazione si è verificata in una precedente esecuzione ormai cessata e non unificata con quella attuale, il rimedio specifico non è proponibile: resta invece la possibilità dell'azione per ristoro patrimoniale, soggetta al termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione della detenzione.
- Nel calcolo della superficie individuale a fini CEDU vanno detratti dal metraggio il letto (compreso il letto a castello) e gli arredi stabilmente infissi; invece non si detrae dal calcolo l'arredo mobile che serve all'attività quotidiana.
- La presenza di fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, possibilità di movimento e svolgimento di attività) può escludere il carattere degradante anche se lo spazio netto individuale è inferiore a determinate soglie; per spazi tra 3 e 4 mq occorre valutazione complessiva e bilanciata di fattori positivi e negativi.
- I periodi di detenzione estremamente brevi (es. inferiori ai quindici giorni) possono non essere considerati utili ai fini del riconoscimento del rimedio ex art. 35‑ter, secondo l'interpretazione applicata dal giudice di merito nel caso concreto.
- In cassazione, nei procedimenti relativi ai rimedi ex art. 35‑ter, la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a motivazione inesistente o meramente apparente: non è sindacabile la mera rivalutazione di fatto ovvero la critica puramente confutativa alla valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
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