Cassazione Civile, Ordinanza n. 28426/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per il pagamento di fatture rimaste insolute. Il Comune propose opposizione sostenendo di avere già corrisposto parte del dovuto grazie ad accreditamenti regionali e, soprattutto, che il proprio obbligo di pagamento fosse limitato ai fondi effettivamente trasferiti dalla Regione Sicilia, con conseguente insussistenza di un residuo credito. Contestò inoltre la debenza di interessi, rivalutazione e IVA. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo solo in parte, riconoscendo il residuo credito della società, e la Corte d'appello confermò. Nel ricorso per cassazione il Comune dedusse: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione dell'art. 9 del contratto di affidamento, assumendo che gli interessi moratori fossero dovuti solo dopo l'accredito dei fondi regionali; 2) violazione degli artt. 1362 e 1224 c.c., sostenendo che la rivalutazione monetaria fosse incompatibile con la previsione degli interessi moratori; 3) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando il calcolo degli interessi sull'intera somma liquidata, ritenuta già comprensiva di accessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una diversa interpretazione della clausola contrattuale da parte del giudice di legittimità, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in che modo la motivazione della Corte d'appello fosse illogica o insufficiente. La decisione di merito, che aveva escluso la subordinazione del pagamento al concreto accredito dei fondi regionali e aveva riconosciuto la debenza degli accessori, è stata ritenuta coerente e logicamente motivata. Le ulteriori doglianze su rivalutazione e interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sono state considerate assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della doglianza di omessa pronuncia, ma la censura è stata superata poiché il giudice di merito aveva comunque deciso in senso contrario alla pretesa del Comune.
art. 1362 c.c.
la Corte ribadisce che la violazione delle regole ermeneutiche non può essere dedotta in cassazione in modo generico; occorre indicare specificamente il canone asseritamente violato e il modo della sua violazione.
art. 1363 c.c.
vale il medesimo principio di specificità del motivo quando si censura l'interpretazione sistematica del contratto.
art. 1224 c.c.
le censure sulla rivalutazione e sul maggior danno sono state ritenute assorbite dall'inammissibilità del motivo principale sull'interpretazione contrattuale.
d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 3
la doglianza sul calcolo degli interessi moratori è stata dichiarata assorbita; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 1194 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'autonomia dei rapporti tra Regione e Comune e tra Comune e affidataria; la Cassazione non lo esamina nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indichi in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che punto la decisione di merito se ne sia discostata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa della clausola.
- L'interpretazione della volontà contrattuale appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è coerente, logica e non contraddittoria.
- La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito ha comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa della parte, con implicito rigetto della domanda o dell'eccezione.
- Le doglianze relative alla debenza di accessori del credito, quali interessi, rivalutazione o ulteriori componenti del corrispettivo, restano assorbite se il motivo principale è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione del contratto.
- La mera allegazione della violazione di norme sull'interpretazione contrattuale o sulla disciplina degli interessi moratori non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio di merito sulla quantificazione del credito.
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