Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di truffa (artt. 110, 640, 1° c., e 61 n.7 c.p.). I ricorrenti deducono: (i) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della fattispecie, lamentando che il giudice d'appello avrebbe spostato la sede della frode dalla fase contrattuale alla fase esecutiva (contestando la rilevanza delle condotte posteriori alla formazione della volontà negoziale); (ii) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato e mancato rispetto del canone probatorio oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha inoltre richiamato la tecnica del richiamo alla ratio decidendi del primo giudice e contestato che la prova non superi lo standard di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato l'assenza di specificità dei motivi (censura cumulativa e generica), la mancata indicazione del profilo preciso di vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., e ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito circa il dolo iniziale e le condotte ingannevoli (rilascio tardivo di falsa contabile, assegni protestati, rassicurazioni false, organizzazione del concerto e mancato pagamento). Conseguentemente, ha confermato l'esito favorevole alla parte civile. Per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Codice penale, art. 640
Norma sostanziale del reato di truffa; la sentenza ricostruisce come le condotte (artifici, raggiri, false rassicurazioni, documentazione falsa) abbiano integrato il dolo necessario per la truffa
Codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato; applicato per individuare la responsabilità degli imputati in relazione all'azione collettiva
Codice penale, art. 61 n. 7
Circostanza aggravante applicata a titolo di specifica qualificazione della condotta
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Fondamento delle censure sulla motivazione in cassazione; la Corte rileva l'inammissibilità ove il motivo sia generico o cumulativo senza indicare il profilo specifico di vizio
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (convertito dalla L. n. 176/2020)
Predisposizione del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione e disciplina della discussione orale; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso
Costituzione, art. 27 comma 2
Principio della presunzione di non colpevolezza alla base del canone probatorio oltre ogni ragionevole dubbio, analizzato nella motivazione circa lo standard probatorio richiesto per la condanna
Codice di procedura penale, art. 530
Richiamato nel ragionamento sul rapporto tra prova insufficiente e assoluzione; utile a spiegare il principio del limite probatorio
Massime di principio
- Una censura per vizio di motivazione in Cassazione deve indicare con precisione quale profilo di motivazione si contesta (non è ammessa una denuncia generica o cumulativa dei tre vizi); la mancata specificazione può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Se il giudice d'appello ricostruisce il fatto spostando l'enfasi temporale (es. dalla fase contrattuale alla fase esecutiva), ciò non determina automaticamente un vizio se la ricostruzione mostra coerentemente gli elementi essenziali del reato (artifici, inganno, affidamento della parte offesa, dolo iniziale).
- Per la condanna per truffa è necessario dimostrare il dolo iniziale che ha falsato la volontà del soggetto leso; prove come consegna di documenti falsi, rassicurazioni ingannevoli, assegni protestati e comportamento volto a procrastinare l'adempimento possono formare una base probatoria idonea a superare il ragionevole dubbio se motivate logicamente.
- Il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio richiede che il giudice affronti e confuti ipotesi alternative plausibili; però un dubbio meramente congetturale e non supportato da elementi probatori non è ragionevole e non impedisce la condanna.
- La Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulla valutazione della prova fatta in merito: può censurare motivazioni manifestamente illogiche o travisamenti della prova, ma non sostituisce agevolmente il libero convincimento motivato del giudice di merito se questo è coerente e fondato su elementi probatori rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a somme a favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese della parte civile.
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