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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - Dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 22/06/2022, notificata il 30/06/2022, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del provvedimento di concessione edilizia per la realizzazione di due edifici residenziali su appezzamento di terreno in Contrada -OMISSIS-, censito in Catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS- oggi censiti in Catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- subb. -OMISSIS-; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202201586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di annullamento in autotutela del titolo edilizio auto-assentito per la realizzazione di due edifici residenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela, adottato dopo circa diciassette anni dalla formazione del titolo edilizio e dalla realizzazione degli edifici, deducendo: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per esercizio tardivo del potere, mancata indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e lesione del legittimo affidamento; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria ed erroneità dei presupposti; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 21 l.r. 71/1978 e dell’art. 12 d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione primaria incidevano, secondo l’atto unilaterale d’obbligo, sulla richiesta delle certificazioni di abitabilità e non sulla validità o efficacia del titolo edilizio. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che, per immobili limitrofi, l’amministrazione aveva consentito la monetizzazione delle aree non cedute e non aveva adottato analoghi provvedimenti di annullamento. Il Comune ha sostenuto la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’assenza di un affidamento tutelabile, l’inadempimento degli obblighi assunti e l’infondatezza delle censure di disparità di trattamento e sproporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi i successivi atti dell’amministrazione. Ha ritenuto fondate, in sostanza, le censure dei primi cinque motivi, rilevando che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, adeguatamente motivato e comparato con gli interessi dei destinatari. Il potere deve inoltre essere esercitato entro un termine ragionevole, soprattutto quando il decorso del tempo e la realizzazione dell’intervento abbiano consolidato un legittimo affidamento. Nel caso concreto, l’annullamento era intervenuto dopo circa diciassette anni, senza prova di false rappresentazioni del privato e senza adeguata motivazione sull’interesse pubblico specifico, sulla ponderazione con l’affidamento del proprietario e sulla disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicata ad altri proprietari, ai quali era stata consentita la monetizzazione delle opere di urbanizzazione. L’istruttoria e la motivazione erano carenti anche quanto agli effetti dell’inadempimento degli obblighi assunti, poiché l’atto d’obbligo sembrava collegare tali obblighi alle certificazioni di abitabilità e non alla concessione edilizia. I motivi ulteriori sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale distinto dal mero ripristino della legalità, la ponderazione degli interessi dei destinatari e l’esercizio del potere entro un termine ragionevole. Tali esigenze valgono anche per il ritiro dei titoli edilizi.

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 17/1994

    È richiamato quale base normativa del titolo edilizio auto-assentito mediante comunicazione di inizio lavori.

  • art. 97 Costituzione

    È richiamato a fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 21 l.r. Sicilia n. 71/1978

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità del titolo edilizio alla disciplina urbanistica.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti per il rilascio del titolo edilizio e al rapporto con le opere di urbanizzazione.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede non solo l’illegittimità originaria dell’atto, ma anche la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità violata.
  • L’interesse pubblico alla rimozione di un titolo edilizio illegittimo non può essere considerato sussistente in re ipsa: l’amministrazione deve motivare sulle ragioni attuali del ritiro e compararle con gli interessi e l’affidamento dei destinatari.
  • Il potere di autotutela deve essere esercitato entro un termine ragionevole; il decorso di un lungo periodo, accompagnato dalla realizzazione dell’intervento, consolida l’affidamento del privato e impone una motivazione particolarmente rigorosa, salvo che l’adozione del titolo sia stata determinata da false rappresentazioni.
  • Quando il privato deduce che, in situazioni comparabili, l’amministrazione abbia consentito la monetizzazione delle opere di urbanizzazione invece di imporne la realizzazione, il provvedimento di annullamento deve esaminare specificamente tale circostanza, poiché essa può incidere sia sulla disparità di trattamento sia sulla concreta attualità e realizzabilità dell’interesse pubblico perseguito.
  • L’amministrazione deve chiarire, sulla base del contenuto dell’atto d’obbligo e della disciplina applicabile, quali effetti produca l’inadempimento degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione: non è sufficiente presumere che esso determini automaticamente l’invalidità o l’inefficacia del titolo edilizio quando gli accordi lo collegano invece ad altri effetti, come il rilascio dell’abitabilità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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